Cassazione Penale, Sentenza n. 5454/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Macerata che, a seguito di opposizione del ricorrente alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), aveva comunque disposto l'archiviazione perché riteneva sussistente un idoneo quadro accusatorio e applicabile la causa di non punibilità. Il ricorrente contestava in particolare che l'art. 411, comma 1-bis, c.p.p. non consenta, in caso di opposizione dell'indagato, di ottenere la restituzione degli atti al PM affinché eserciti l'azione penale e gli permetta di difendersi in giudizio; denunciava inoltre la presunta incostituzionalità della disciplina che renderebbe irrilevante la richiesta dell'indagato e precluderebbe ogni gravame efficace contro l'archiviazione per particolare tenuità, nonostante l'iscrizione nel casellario giudiziale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (perché il Tribunale avrebbe dovuto qualificare il reclamo come ricorso per cassazione) e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. La Corte ha precisato che: a) il decreto/ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emesso dopo opposizione non è impugnabile davanti al Tribunale se non per i casi di nullità tassativamente previsti (art. 410-bis), b) tuttavia l'ordinanza che accerta un fatto di reato, pur non punibile, può assumere natura di provvedimento che incide sulla libertà personale e quindi essere sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., c) il diritto di difesa dell'indagato è garantito dalla procedura di opposizione davanti al GIP, che può (art. 409) ordinare indagini integrative o imporre al PM la formulazione dell'imputazione se sussistono condizioni di fondatezza, e non sussiste un diritto dell'indagato a imporre al PM l'esercizio dell'azione penale. Infine la Corte condanna il ricorrente alle spese e dichiara l'inammissibilità del ricorso
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che la norma prevede l'opposizione dell'indagato e l'adozione di un'ordinanza ma non attribuisce, di per sé, un diritto potestativo dell'indagato a ottenere la restituzione degli atti al PM per imporre l'esercizio dell'azione penale
art. 410-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i casi di nullità dell'ordinanza di archiviazione e l'irrecorribilità salvo nullità; la Corte ricorda che il reclamo dinanzi al Tribunale è limitato ai casi di nullità indicati dalla norma
art. 409, commi 4-6, cod. proc. pen.
Attribuisce al GIP poteri di controllo sulla richiesta di archiviazione: può indicare indagini integrative o, se fondata la notizia di reato e in assenza di cause di proscioglimento, ordinare al PM di formulare l'imputazione. La Corte conferma che questo rimedio costituisce la tutela effettiva del diritto di difesa nell'ambito dell'opposizione
art. 127, cod. proc. pen.
Il richiamo alle "forme" previste dall'art. 127 riguarda il modello dell'udienza camerale ma non implica automaticamente la ricezione integrale del rimedio di impugnazione previsto dall'art. 127, comma 7; la Cassazione precisa che la possibilità di ricorso in cassazione richiede una esplicita previsione normativa salvo i casi contemplati dall'art. 111 Cost.
art. 131-bis, cod. pen.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'archiviazione per tale motivo comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale ma ciò non equivale automaticamente a un danno tale da giustificare impugnazioni sempre ammissibili
art. 24 e art. 111 Cost.
Le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del diritto alla Corte prevista dall'art. 111 non sono violate dalla disciplina: il diritto di difesa è soddisfatto dalla procedura di opposizione e dal potere del GIP; l'art. 111, comma 7, dà comunque tutela mediante ricorso in Cassazione quando il provvedimento abbia natura di decisione che incide concretamente sulla libertà personale
Giurisprudenza Sezioni Unite (De Martino, n. 38954/2019) e precedenti (Tushaj)
La giurisprudenza di legittimità ha già precisato i limiti e gli effetti dell'iscrizione nel casellario per archiviazione per particolare tenuità; la Cassazione richiama tali precedenti per affermare che l'iscrizione non è di per sé sempre idonea a configurare un pregiudizio tale da consentire qualsiasi forma di impugnazione
Massime di principio
- L'opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità garantisce all'indagato il diritto di difesa: il rimedio da esperire è il procedimento davanti al GIP, che può ordinare indagini integrative o imporre la formulazione dell'imputazione al PM se la notitia criminis è fondata
- Non esiste un diritto dell'indagato a ottenere che il PM sia obbligato a esercitare l'azione penale: l'esercizio dell'azione penale resta prerogativa del PM, salvo intervento del GIP con i poteri previsti dall'art. 409
- Le ordinanze di archiviazione per particolare tenuità pronunciate dopo opposizione non sono impugnabili davanti al Tribunale se non per i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 410-bis; tuttavia, quando un provvedimento ha natura di decisione che incide concretamente sulla posizione dell'indagato, può essere sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
- Per tutelare efficacemente i propri diritti in situazioni analoghe l'indagato deve: 1) proporre opposizione motivata al Gip, 2) chiedere specificamente l'indicazione di ulteriori indagini o l'imputazione ex art. 409 se vi sono elementi di prova contrari alla richiesta di archiviazione, 3) documentare un 'quid pluris' se si deduce un concreto pregiudizio dall'iscrizione nel casellario
- Le questioni di incostituzionalità sulla materia dell'archiviazione per particolare tenuità sono difficilmente accolte quando la procedura offre strumenti specifici di tutela (opposizione, poteri del GIP); pertanto, in assenza di vizi di nullità chiari, il ricorso in Cassazione è spesso inammissibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5396/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5397/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5398/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5401/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5403/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5405/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →