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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto di rigetto della Questura di Messina n. Cat.13 A/2025 – P.A.S.-240 del giorno 8 ottobre 2025; - degli atti tutti antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.

Giustizia amministrativa202502644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Messina di rigetto dell’autorizzazione richiesta per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto adottato dalla Questura di Messina, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto il periculum in mora, prospettando pregiudizi economici irreversibili derivanti dall’impedimento allo sviluppo della propria attività d’impresa. In memoria ha precisato che il mancato rilascio dell’autorizzazione, dopo circa un anno dalla richiesta, le avrebbe sottratto un asset aziendale di rilevante valore economico, quantificando il danno in circa 37.600 euro mensili. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, né la specifica contestazione dei presupposti del diniego.

La decisione

Il TAR, con sommaria delibazione propria della fase cautelare e senza pregiudicare le ulteriori decisioni in rito e nel merito, ha rigettato la domanda di sospensione. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse adeguatamente allegato la gravità e l’irreparabilità del danno, non potendo rimettere al giudice l’individuazione del pregiudizio sulla base di una prospettazione meramente soggettiva. Il danno dedotto è stato qualificato dalla stessa ricorrente come patrimoniale e, in assenza di specifiche allegazioni sulla sua irreparabilità, è stato ritenuto riequilibrabile mediante il possibile ristoro all’esito di un eventuale giudizio favorevole. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 500 euro in favore delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla necessità di allegare e dimostrare un danno grave e irreparabile.

  • art. 110, comma 6, TULPS

    La disposizione è richiamata quale disciplina degli apparecchi attraverso i quali la ricorrente intendeva esercitare la raccolta del gioco lecito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’allegazione della gravità e dell’irreparabilità del danno costituisce un onere della parte istante; il giudice non può individuare d’ufficio il pregiudizio sulla base di una prospettazione meramente soggettiva.
  • Il danno patrimoniale derivante dal diniego di un’autorizzazione non è, di per sé, irreparabile quando non siano dedotti elementi concreti che ne dimostrino l’irrimediabilità e quando il pregiudizio possa essere riequilibrato mediante il ristoro conseguibile all’esito di un eventuale giudizio favorevole.
  • La mera quantificazione economica del pregiudizio, anche se riferita a una perdita mensile significativa, non sostituisce l’allegazione degli elementi specifici dai quali desumere la gravità e l’irreparabilità del danno cautelare.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelareSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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