Cassazione Civile, Ordinanza n. 33459/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancanza della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento. Ha inoltre dato atto che nulla era dovuto per le spese, poiché la controparte era intimata, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'associazione aveva impugnato il diniego di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, fondato sull'asserito difetto di motivazione e sulla mancanza di attività concretamente rivolta a soggetti svantaggiati, componenti di collettività e aiuti umanitari. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel giudizio di legittimità non risulta prodotta la ricevuta di avvenuta notificazione del ricorso alla controparte intimata; la Corte rileva quindi il difetto di prova dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta e, conseguentemente, l'inesistenza/perfezionamento non dimostrato del processo notificatorio.
Norme richiamate
La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale; senza tale documento la notifica non risulta provata.
La mancanza dell'avviso di ricevimento, secondo il precedente richiamato, comporta l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, ritenuto però inapplicabile all'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento; la sola spedizione non è sufficiente.
- Se manca la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario, il ricorso è inammissibile per inesistenza/non prova della notificazione e non può essere sanato mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, soggette al regime della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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