Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24575/2026 del 08/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di pagamento di euro 6.315,90 emesso per contributo di bonifica relativo all’anno 2018. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata e l’atto annullato perché ritenuto proveniente da un soggetto privo di legittimazione, ossia da un consorzio territoriale che, secondo il giudice di merito, sarebbe stato estinto a seguito dell’istituzione del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale. Il consorzio ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento non fosse impugnabile per vizi formali ma solo per contestazioni sostanziali della pretesa; 2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero verificato/provato la tempestività del ricorso introduttivo; 3) violazione della legge regionale siciliana n. 5/2014, del regolamento organizzativo del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale e di norme costituzionali e processuali, sostenendo che la legge non avesse estinto i vecchi consorzi, ma solo riorganizzato gli ambiti territoriali, con conseguente perdurante legittimazione del consorzio territoriale ad agire fino al completamento del processo di accorpamento; 4) violazione, tra l’altro, dell’art. 1705 c.c. e della disciplina regionale, per contestare la ricostruzione del mandato senza rappresentanza e la nullità dell’atto. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura e contestando nel merito la tesi del consorzio.

La decisione

La Corte ha disatteso l’eccezione preliminare del controricorrente sulla presunta improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della procura, ritenendo che, in assenza di contestazione sulla conformità della copia e in applicazione del principio di strumentalità delle forme, l’omissione integrasse una mera irregolarità. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che l’art. 19 d.lgs. 546/1992 consente al contribuente di impugnare l’atto impositivo non solo per vizi sostanziali ma anche per vizi formali, quando esso manifesti una specifica pretesa tributaria; ha rigettato anche il secondo motivo, perché la censura era nuova o comunque astratta e non sorretta dalla deduzione di una concreta tardività del ricorso. Ha invece accolto il terzo motivo: la legge regionale siciliana n. 5/2014 non ha previsto l’immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, ma una riorganizzazione progressiva culminante nella conclusione del procedimento di accorpamento; nel periodo transitorio i consorzi preesistenti hanno conservato il potere di operare e di emettere atti, sicché l’avviso non proveniva da un ente inesistente o radicalmente incompetente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese. Il quarto motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica è impugnabile anche per vizi formali e sostanziali; il contribuente non è limitato alla sola contestazione del merito dell’obbligazione.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura sulla tempestività del ricorso è inammissibile se non si deduce concretamente la tardività dell’impugnazione e se la questione non è stata trattata nel giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla tempestività del ricorso, ma la Corte ha ritenuto la doglianza priva di concreta incidenza e comunque inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    La mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura non comporta improcedibilità se la conformità non è contestata dalla controparte; in tal caso l’irritualità è mera irregolarità.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte lo interpreta in combinato con il principio di effettività e con la disciplina del deposito telematico, escludendo una lettura formalistica tale da determinare improcedibilità in assenza di contestazione sulla conformità degli atti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro di tutela giurisdizionale effettiva, a sostegno di un’interpretazione non eccessivamente formalistica delle regole processuali e dell’ampia difesa del contribuente avverso la pretesa tributaria.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per affermare che la tutela del contribuente avverso la pretesa impositiva deve essere effettiva e non irragionevolmente compressa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato sia per il buon andamento della pubblica amministrazione sia, nel merito, per valutare l’assetto organizzativo dei consorzi di bonifica e la continuità dell’azione amministrativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio di effettività e ragionevole durata del processo, a favore di una lettura delle forme processuali orientata alla decisione di merito.

  • art. 47 Carta di Nizza

    Richiamato a sostegno del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 19 Trattato sull'Unione europea

    Richiamato quale fonte del principio di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di accesso al giudice e di interpretazione non sproporzionata delle formalità processuali.

  • art. 1705 c.c.

    Il mandato senza rappresentanza è istituto privatistico non esportabile automaticamente nel diritto pubblico; non può essere usato come modello per una delega di funzioni tra enti pubblici se non prevista dalla legge.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’atto, ma la Corte ha escluso la radicale carenza di potere dell’ente emittente.

  • art. 13 l.r. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La norma ha ridefinito gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica e istituito i nuovi consorzi macro-territoriali, ma non ha previsto l’immediata estinzione dei consorzi territoriali preesistenti; l’estinzione si collega al completamento del procedimento di accorpamento.

  • art. 19, commi 7, 8, 13, regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    Le disposizioni regolamentari mantengono vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione degli organi del nuovo consorzio; questo conferma la continuità funzionale nel periodo transitorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’atto che renda comunque conoscibile una pretesa impositiva specifica è impugnabile anche per vizi formali, non essendo la tutela del contribuente limitata ai soli profili sostanziali dell’obbligazione.
  • La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura speciale, ove la conformità non sia contestata dalla controparte, non determina improcedibilità del ricorso per cassazione ma integra una mera irregolarità sanabile alla luce del principio di strumentalità delle forme.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata o non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve specificare dove e come la questione sia stata già devoluta al giudice di merito.
  • In presenza di una riorganizzazione legislativa di enti pubblici territoriali, l’effetto estintivo degli enti preesistenti non si presume dall’istituzione dei nuovi enti, ma richiede una chiara previsione normativa o il compimento della procedura di accorpamento.
  • Quando la legge e gli atti attuativi prevedono un periodo transitorio e la sopravvivenza degli affidamenti preesistenti, gli enti accorpati possono conservare la legittimazione a compiere gli atti necessari alla gestione fino alla conclusione del processo di riorganizzazione.
  • Il mandato senza rappresentanza è schema proprio dei rapporti privatistici e non può essere automaticamente trasposto nel diritto pubblico come fondamento di una delega di funzioni tra enti, se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileTributiContrattiObbligazioniInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.