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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17368/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il richiedente ha dedotto che nella precedente ordinanza la Corte aveva indicato, nell'intestazione e nel dispositivo di rinvio, la sola Corte d'appello di Trento, omettendo di specificare che la decisione impugnata proveniva dalla Sezione distaccata di Bolzano della medesima Corte d'appello. La Corte, però, ha rilevato che l'istanza non era stata notificata alla controparte e che non era stato instaurato regolarmente il contraddittorio; inoltre non vi era stata l'iscrizione a ruolo d'ufficio con la conseguente conversione nel procedimento officioso di correzione previsto dalla norma. La Corte ha quindi ritenuto che non fosse ammissibile introdurre un procedimento diverso da quelli previsti dall'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha osservato che la correzione d'ufficio delle proprie statuizioni è possibile solo quando sia stato instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo; nel caso concreto tali presupposti mancavano, perché l'istanza non era stata notificata e non si era attivato il meccanismo officioso previsto dalla legge. Non sono state poste spese, sia per la mancata difesa dell'intimato sia per la natura meramente amministrativa del procedimento, con esclusione anche dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    L'istanza di correzione di errore materiale deve essere incardinata secondo le forme previste dalla norma; non è consentito creare un procedimento atipico diverso da quelli disciplinati dalla disposizione. La correzione officiosa presuppone comunque l'instaurazione del contraddittorio e, in difetto, l'istanza è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Non si applica al procedimento di correzione di errore materiale, considerata la natura meramente amministrativa del procedimento stesso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale davanti alla Corte di cassazione, l'istanza è ammissibile solo se proposta e coltivata secondo il modello procedurale previsto dall'art. 391-bis c.p.c., con regolare instaurazione del contraddittorio.
  • Non è consentito introdurre un "tertium genus" procedimentale tra il ricorso di parte e il procedimento officioso di correzione previsto dalla legge.
  • La correzione d'ufficio delle statuizioni della Corte presuppone la sussistenza del contraddittorio e delle condizioni sostanziali per l'emenda dell'errore; in mancanza, l'istanza va dichiarata inammissibile.
  • Nei procedimenti di mera correzione materiale non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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