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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40709/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che ha riqualificato il capo 1) da associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis) ad associazione a delinquere semplice (art. 416) e che ha altresì annullato l'ordinanza custodiale nei confronti di Vu Hung Giang e Giuseppe Zeli per omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater e art. 274 c.p.p.). Il PM contestava che vi fossero gravi indizi dell'uso del "metodo mafioso" (esteriorizzazione della forza intimidatrice) e sosteneva la correttezza della motivazione del GIP circa i pericoli di fuga e di inquinamento probatorio. I fratelli Cambareri impugnavano la conferma della custodia cautelare in carcere loro applicata, censurandone la motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e contestavano vizi procedurali sul termine di deposito dell'ordinanza (art. 309 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale del Riesame che ha escluso, in presenza di una nuova associazione autonoma rispetto alla 'casa madre', la prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso necessaria per la sussunzione nell'art. 416-bis senza elementi specifici idonei a dimostrarla. Ha altresì ritenuto corretti i rilievi del Tribunale del Riesame circa l'insussistenza, per i due indagati Vu e Zeli, dei pericoli di fuga o di inquinamento probatorio e quindi la relativa nullità dell'ordinanza custodiale per mancato interrogatorio preventivo. I ricorsi proposti da Giovanni Natalino e Domenico Cambareri sono stati dichiarati inammissibili; i due sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Di fatto resta confermata la riqualificazione in associazione semplice e le statuizioni del Tribunale del Riesame (sostituzioni di misura per alcuni indagati, annullamento per Vu e Zeli, conferma della custodia per i fratelli Cambareri).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma dell'associazione a delinquere c.d. semplice è stata ritenuta dalla Corte compatibile con la ricostruzione fattuale: il Tribunale del Riesame ha riqualificato il capo 1) in associazione semplice per difetto di elementi che dimostrassero l'esteriorizzazione del metodo mafioso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Per configurare l'associazione di stampo mafioso quando si tratti di una nuova compagine autonoma occorre, anche ai fini dei gravi indizi, dimostrare l'esteriorizzazione della forza intimidatrice (metodo mafioso) con atti specifici o con circostanze che rendano oggettivamente percepibile l'assoggettamento e l'omertà sul territorio; nella fattispecie manca tale prova.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata dalla parte ricorrente nella censura; la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare le aggravazioni richiamate in assenza della prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato che la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) va adeguatamente motivata e che la loro accertabilità in sede di legittimità è possibile solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di norme: nel caso il Tribunale del Riesame ha motivato congruamente il pericolo di reiterazione per i fratelli Cambareri e l'assenza dei pericoli per Vu e Zeli.

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma impone l'interrogatorio preventivo prima della misura salvo che sussistano esigenze cautelari tassative; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del Riesame che ha escluso per i due indagati i pericoli indicati dal GIP, con conseguente nullità dell'ordinanza custodiale per omissione dell'interrogatorio.

  • art. 292, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come causa di nullità dell'ordinanza nei confronti di Vu e Zeli per mancato rispetto dell'obbligo dell'interrogatorio preventivo (ai sensi delle regole sul contraddittorio).

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che il tribunale che deposito l'ordinanza in termine prorogato (fino a 45 giorni) deve indicarlo nel dispositivo; non è richiesto un'articolata motivazione della scelta del termine più lungo: la censura dei ricorrenti su questo punto è stata respinta.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione ai limiti dell'apprezzamento degli elementi indiziari: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria, valutandone la congruità logica e motivazionale.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. e art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel contesto dell'esenzione dall'interrogatorio preventivo prevista dall'art. 291, comma 1-quater; la Corte le cita per chiarire i casi tassativi di deroga.

Massime di principio

  • Per riqualificare un'associazione come mafiosa (art. 416-bis) quando essa è autonoma rispetto alla cosca di origine è necessario, anche in sede di gravi indizi, dimostrare l'esteriorizzazione del "metodo mafioso": non basta la mera origine o la presenza di soggetti con collegamenti alla criminalità organizzata.
  • La forza intimidatrice tipica del 416-bis può manifestarsi in forme diverse a seconda del settore economico preso di mira, ma occorre comunque dimostrare atti o circostanze che traducano l'intimidazione in effetto esterno percepibile (assoggettamento/omertà) nel territorio di riferimento.
  • L'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione della misura è la regola; la sua omissione è ammissibile solo se il giudice indica motivazioni concrete e specifiche sui pericoli di fuga o di inquinamento probatorio (art. 291, comma 1-quater e art. 274 c.p.p.). Se tali motivazioni sono carenti, la misura è annullabile.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle valutazioni di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è limitato: la Corte verifica la congruenza logica e la motivazione; non rientra nella sua funzione riformulare il giudizio di merito se la motivazione non è manifesta illogica o contraddittoria.
  • La prova di collegamenti con una 'casa madre' può supplire all'esteriorizzazione del metodo mafioso per strutture delocalizzate, ma quando l'associazione è qualificata nei capi come autonoma tale principio non si applica automaticamente senza elementi probatori specifici del collegamento.
  • Il deposito in termine prorogato dell'ordinanza di applicazione della misura (art. 309 c.p.p.) non richiede motivazioni complesse: è sufficiente che il termine sia indicato nel dispositivo; la sola indicazione evita la perdita di efficacia della misura per il ritardo nel deposito.

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