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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26987/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, pur riducendo l'ammontare dei beni sottoposti a vincolo cautelare su più capi contestuali, ha confermato il sequestro preventivo d'urgenza in relazione a plurime contestazioni (delitto ai sensi dell'art. 81, comma finale, c.p., e art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto: violazione di divieto di bis in idem cautelare (sostendo che il nuovo provvedimento sarebbe una duplicazione dopo annullamento precedente), carenza o assenza della motivazione sul periculum in mora, e comunque motivazione meramente assertiva e ripetitiva; omissione della valutazione della capacità economica e solidità finanziaria delle società, che escluderebbe il rischio di dispersione del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la nuova ordinanza di sequestro perché il precedente annullamento era intervenuto senza deposito della motivazione (quindi il ne bis in idem cautelare non opera), e perché nel nuovo provvedimento erano stati valutati elementi nuovi (annotazione di p.g. e costituzione di nuove società) idonei a fondare il periculum in mora. La Corte ha inoltre affermato che la motivazione del tribunale non era 'apparente' ma conteneva specifici indici (operazioni societarie, cambi di cariche, preliminare di acquisto immobiliare) idonei a fondare, in via prognostica, il rischio di depauperamento. I rilievi sulle valutazioni di merito patrimoniale sono stati ritenuti critiche di congruità della motivazione, non sindacabili in Cassazione nei limiti dell'art. 325 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il ruolo del Tribunale nella revisione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha richiamato la possibilità del Tribunale di integrare la motivazione del decreto di sequestro ai sensi del combinato disposto con art. 309, comma 9.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di riesame di integrare la motivazione del provvedimento del G.I.P. in ordine al periculum in mora; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tale potere nel caso concreto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari reali alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali; la Corte ha escluso il sindacato di merito sulla congruità degli elementi valutati dal Tribunale.

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve contenere la concisa motivazione anche sul periculum in mora, rapportato all'esigenza anticipatoria; la Corte ha richiamato questo principio e la necessità di indicare specifiche ragioni del pericolo di dispersione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: la misura cautelare reale mira a preservare l'efficacia di un'eventuale confisca successiva; la Corte ha collegato l'esigenza cautelare all'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale); tali censure dedotte dal ricorrente sono state esaminate e rigettate nei limiti consentiti dall'art. 325 c.p.p.

  • art. 81 comma finale cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Indicazione delle fattispecie penali contestate (aggravante e reato tributario); costituiscono il quadro fattuale delle contestazioni a cui è riferito il sequestro.

  • Cass. Sez. Un., 24/06/2021, n. 36959 (cd. Ellade)

    Giurisprudenza richiamata che stabilisce il contenuto motivazionale richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca: le ragioni per cui non è possibile attendere il giudizio devono essere esplicitate con riferimento alla capacità che il bene possa essere modificato, disperso, utilizzato o alienato.

  • Giurisprudenza su ne bis in idem cautelare (es. Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023 e Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024)

    Principio consolidato: il divieto di bis in idem cautelare non ostacola la richiesta di un nuovo sequestro se il precedente decreto è stato annullato senza motivazione depositata; il P.M. tuttavia non deve impugnare contemporaneamente l'annullamento se propone nuova domanda cautelare, per evitare litispendenza cautelare.

Massime di principio

  • Se un sequestro preventivo viene annullato senza depositare la motivazione, il pubblico ministero può chiedere un nuovo sequestro sugli stessi beni: il divieto di ne bis in idem cautelare non opera finché non siano note le argomentazioni dell'annullamento, purché il P.M. non impugni contemporaneamente l'annullamento (per evitare litispendenza).
  • Il Tribunale di riesame può integrare la motivazione del decreto del G.I.P. in ordine al periculum in mora (art. 309 co. 9 e art. 324 co. 7), e tale integrazione è legittima se contiene elementi concreti non 'apparenti'.
  • Per legittimare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario indicare specifici e concreti indici del rischio di dispersione/depauperamento del patrimonio (es. operazioni societarie sospette, trasferimenti di beni, cambi di cariche e nuove operazioni patrimoniali dopo la scoperta investigativa), non bastano riferimenti generici alla fungibilità del denaro.
  • In cassazione (art. 325 c.p.p.) non sono sindacabili le critiche di merito sulla congruità o valutazione degli elementi di fatto; la Corte interviene solo per vizi di legge o quando la motivazione sia del tutto mancante o apparente in senso radicale.
  • Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare che essa è 'apparente' (del tutto avulsa dalle risultanze o apodittica); l'insufficienza o incompletezza della motivazione può non essere sufficiente a farla dichiarare inesistente se resta un itinerario logico comprensibile.
  • Il pubblico ministero dovrebbe valutare strategicamente se impugnare un annullamento o proporre una nuova richiesta cautelare: non si devono coltivare simultaneamente entrambi i rimedi per non incorrere nella causa di litispendenza cautelare e nel divieto di bis in idem.

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