Sentenza n. 1247/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1352/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 270/2020/R/EFR del 14 luglio 2020, relativa alla revisione del contributo tariffario nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione ARERA sostenendo che, per l’anno d’obbligo 2018, avrebbe dovuto essere riconosciuto anche il contributo addizionale tariffario introdotto per gli anni successivi, così da coprire i maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei titoli di efficienza energetica. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, comma 12, lettera e), e 3 della legge n. 481/1995, dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 115/2008, dell’art. 11 del d.m. 11 gennaio 2017, nonché degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost., invocando i principi di necessaria redditività dei servizi pubblici, copertura dei costi, ragionevolezza e proporzionalità. Ha inoltre censurato la deliberazione per eccesso di potere, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà. Con un ulteriore motivo ha lamentato la violazione dei principi di certezza e trasparenza del sistema tariffario, sostenendo che il rinvio a una futura valutazione dei meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti per ottenere dal GSE i TEE virtuali rendesse incerti i criteri regolatori. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso e la società ha appellato la sentenza, deducendo errori di giudizio sulle medesime questioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla richiesta di contributo addizionale per il 2018, ha ritenuto che la disciplina di settore prevedesse un valore massimo di riconoscimento dei costi e non imponesse il rimborso integrale di ogni costo sostenuto per l’acquisto dei TEE. La remuneratività deve essere valutata considerando l’equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione e non il singolo costo o la singola annualità. L’ordinamento consente inoltre ai distributori di adempiere agli obblighi anche mediante progetti di efficienza energetica e non soltanto mediante acquisto di certificati. Il contributo già determinato per il 2018 non costituiva un’esclusione assoluta di copertura, poiché il relativo calcolo aveva tenuto conto, per una parte dell’anno, della disciplina previgente, senza applicazione integrale del cap di 250 euro/TEE. La pretesa della società era quindi sostanzialmente diretta a ottenere un conguaglio positivo rispetto al contributo già determinato, senza che fosse dimostrata l’illegittimità della regolazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole la scelta di non riconoscere un contributo aggiuntivo per il 2018, considerata la disponibilità residua di TEE, l’utilizzo di circa 1,7 milioni di TEE virtuali, il raggiungimento degli obiettivi minimi e il prezzo di mercato stabilizzato intorno a 260 euro/TEE. Si tratta di valutazioni tecniche dell’Autorità, sindacabili soltanto in presenza di risultati abnormi o manifestamente illogici, non riscontrati nel caso concreto. Quanto al rinvio dei meccanismi per i costi dei TEE virtuali, la deliberazione non aveva deciso di introdurli, ma si era limitata a riservare una successiva valutazione anche sull’an del loro eventuale impiego, previa consultazione degli interessati. Tale riserva non rendeva incerto il quadro regolatorio vigente. Inoltre, le successive modifiche normative avevano prorogato il termine per il riscatto dei TEE virtuali e la società non aveva dimostrato un interesse attuale e concreto, tenuto conto dell’equilibrio del mercato e della possibilità di procedere al riscatto. La richiesta di imporre ulteriori misure regolatorie avrebbe comunque comportato un intervento sostitutivo del giudice nelle scelte rimesse alla discrezionalità tecnica dell’Autorità. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 1, 2, comma 12, lettera e), e 3 l. 481/1995
La legge n. 481/1995 richiama l’esigenza di assicurare l’economicità e la redditività dei servizi dell’impresa unitamente alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, stabilendo che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
La garanzia di economicità e redditività deve essere coordinata con la tutela degli utenti, dell’ambiente e dell’uso efficiente delle risorse; non implica il rimborso integrale di ogni singolo costo sostenuto dall’operatore.
art. 7, comma 4, d.lgs. 115/2008
Costituisce la base normativa per la determinazione del contributo tariffario relativo ai costi sostenuti dai soggetti obbligati nel sistema dei certificati bianchi.
art. 29 d.lgs. 28/2011
Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (...) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.
La disciplina del contributo tariffario deve essere definita nell’ambito della regolazione del sistema dei certificati bianchi e degli obiettivi di risparmio energetico.
art. 11 d.m. 11 gennaio 2017
La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all’art. 14, è effettuata secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento.
Il contributo è determinato dall’Autorità sulla base dell’andamento dei prezzi e secondo un valore massimo di riconoscimento, che esclude la pretesa al recupero integrale e automatico di tutti i costi sostenuti.
art. 14-bis, comma 7, d.m. 11 gennaio 2017
Il riscatto fosse possibile entro la “scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito ai sensi dell’art. 4, comma 1”.
La disciplina consente il riscatto dei TEE virtuali entro il termine dell’ultimo anno d’obbligo previsto dalla normativa vigente, termine successivamente prorogato.
art. 11-bis d.m. 11 gennaio 2017
Al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora (...) accerta che l’ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione non è coerente con gli obblighi (...) ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d’obbligo, gli obiettivi (...) e gli obblighi (...).
La disciplina prevede strumenti di adeguamento degli obiettivi e degli obblighi per mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario ha determinato la trasposizione della controversia davanti al TAR.
Massime di principio
- Nel sistema dei titoli di efficienza energetica, il contributo tariffario è soggetto a un valore massimo di riconoscimento e non garantisce all’operatore il recupero integrale di ogni costo sostenuto per l’acquisto dei certificati.
- La verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della remuneratività dell’attività regolata deve essere compiuta considerando la gestione nel suo complesso, e non il singolo costo, la singola voce di spesa o la singola annualità.
- Le scelte dell’autorità di regolazione sulla determinazione del contributo tariffario e sulla valutazione della disponibilità dei certificati costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di risultati abnormi o manifestamente illogici.
- La mera riserva dell’autorità di valutare in futuro l’introduzione di un meccanismo regolatorio, anche quanto alla sua stessa adozione, non viola i principi di certezza e trasparenza del sistema tariffario né rende indeterminato il quadro normativo vigente.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità di regolazione imponendo misure ulteriori o diverse quando la scelta contestata rientra nella discrezionalità tecnica dell’autorità e non presenta manifesta illogicità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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