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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/194

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione è concessa per l'uso come additivo tecnologico del gruppo degli additivi per l'insilaggio, sulla base del parere favorevole dell'EFSA circa la sicurezza e l'efficacia nelle condizioni proposte. Il testo disciplina anche le condizioni di impiego, i requisiti di etichettatura/istruzioni, le misure di protezione degli utilizzatori e il termine finale di autorizzazione.

Autorizzazione del preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi per l'insilaggio destinato a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e il prodotto è classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". Si applica nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'allegato fissa inoltre un termine finale di autorizzazione al 24 febbraio 2027. Il testo non prevede esclusioni settoriali ulteriori, ma impone condizioni specifiche d'impiego e di tutela degli utilizzatori.

Autorizzazione del preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per insilaggio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA del 12 luglio 2016, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni d’uso proposte, pur segnalando un potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, come base per l’adozione del provvedimento. La domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha portato alla conclusione che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda un additivo tecnologico, rientrante nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio", destinato a tutte le specie animali. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e, in quanto regolamento di esecuzione, vincola integralmente gli operatori del settore dei mangimi alle condizioni fissate nell’allegato. Non sono previste deroghe territoriali o esclusioni settoriali specifiche.

Identificazione dell’additivo e metodi analitici

L’allegato identifica l’additivo con il numero 1k20752. Il prodotto è descritto come un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenente almeno 3 × 10^11 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali del microrganismo indicato. Per il controllo sono previsti due metodi: conteggio nell’additivo per mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con MRS agar (EN 15787) e identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Condizioni di impiego e tenore minimo

L’allegato non fissa un’età massima né tenori generale minimo/massimo per l’impiego ordinario. Tuttavia, quando l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio, è richiesto un tenore minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Questa indicazione è centrale per l’uso conforme e per la validità dell’effetto tecnologico atteso nella produzione di insilato.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, per prevenire i rischi connessi all’uso del prodotto, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie. Questa previsione è coerente con la segnalazione dell’EFSA circa il potenziale effetto sensibilizzante respiratorio.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore ed efficacia

Il periodo di autorizzazione termina il 24 febbraio 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e autorizzazione

La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare all'articolo 9, paragrafo 2. È autorizzato il preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Valutazione scientifica e presupposti dell'autorizzazione

La domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 con la documentazione richiesta. L'EFSA, nel parere del 12 luglio 2016, ha concluso che l'additivo non comporta effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni proposte, pur segnalando che può essere un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'EFSA ha inoltre ritenuto che il preparato possa migliorare la produzione di insilato e che non siano necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Identificazione del prodotto e caratteristiche tecniche

L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20752. La composizione indicata è un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenente almeno 3 × 10^11 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Sono indicati i metodi di analisi: conteggio nell'additivo per mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con MRS agar (EN 15787) e identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Ambito soggettivo e condizioni di impiego

L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Nell'allegato non sono fissati limiti di età massima né tenori minimo/massimo generali per la specie destinataria; tuttavia è previsto un tenore minimo specifico di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando l'additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio.

Obblighi di etichettatura e utilizzo

Le istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. È inoltre previsto che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.

Durata dell'autorizzazione e efficacia

L'allegato fissa il fine del periodo di autorizzazione al 24 febbraio 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalesicurezza sul lavoro

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