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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/193

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna due atti UE in materia veterinaria per tenere conto della presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità in Ucraina. Da un lato, rivede la classificazione dell'Ucraina nella decisione 2007/777/CE per i prodotti a base di carne e per gli stomaci, vesciche e intestini trattati; dall'altro, modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per il pollame e i prodotti a base di pollame. La logica della misura è quella della regionalizzazione: le restrizioni non riguardano più necessariamente l'intero Paese, ma le sole zone colpite, con specifiche date di chiusura e requisiti sanitari per i territori interessati.

Modifica gli elenchi UE relativi all'Ucraina per limitare, in presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità, le importazioni di determinati prodotti di origine animale e di pollame da aree colpite.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dall'Ucraina. Le modifiche riguardano in particolare la regionalizzazione del territorio ucraino ai fini dell'autorizzazione all'introduzione nell'UE, con distinzione tra l'intero Paese, la zona esclusa UA-2 e le zone specifiche UA-2.1, UA-2.2 e UA-2.3. Le restrizioni sono collegate ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e si applicano in coerenza con la disciplina sanitaria prevista dalla decisione 2007/777/CE e dal regolamento (CE) n. 798/2008.

Modifica degli elenchi UE relativi all'Ucraina in presenza di HPAI

Il regolamento interviene per adeguare due atti di esecuzione dell'Unione europea alla situazione sanitaria determinata dalla comparsa di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Ucraina, sottotipo H5N8. La Commissione, richiamando la normativa veterinaria applicabile alle importazioni di prodotti di origine animale e di pollame, conclude che è opportuno limitare le restrizioni alle zone effettivamente colpite, sulla base della regionalizzazione comunicata dalle autorità ucraine.

Contesto e finalità della misura

I considerando chiariscono che la decisione 2007/777/CE disciplina le importazioni, il transito e il deposito nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, mentre il regolamento (CE) n. 798/2008 disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito di pollame e prodotti a base di pollame. Entrambi gli atti si basano sulla qualifica sanitaria dei paesi terzi e, ove necessario, sulla loro regionalizzazione.

La Commissione rileva che:

  • l'Ucraina era inizialmente autorizzata per l'intero territorio per i prodotti a base di carne e per il pollame;
  • il 30 novembre 2016 è stata confermata la presenza di HPAI H5N8 sul territorio ucraino;
  • il 4 gennaio 2017 sono stati confermati ulteriori focolai in altre regioni;
  • le autorità ucraine hanno adottato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione.

Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ucraina, la Commissione ritiene che le restrizioni possano essere circoscritte alle sole aree colpite e che, per i prodotti derivati da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti da tali zone, sia necessario imporre almeno il trattamento D.

Modifiche alla decisione 2007/777/CE

L'allegato II della decisione 2007/777/CE viene modificato nelle parti 1 e 2.

Nella parte 1 viene inserita una nuova articolazione territoriale dell'Ucraina, con separazione tra:

  • Ucraina intera (UA-1);
  • Ucraina intera, esclusa la zona UA-2 (UA-2).

La delimitazione della zona UA-2 rinvia ai territori indicati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

Nella parte 2, la voce relativa all'Ucraina è sostituita per riflettere le condizioni di ammissibilità dei diversi prodotti e le relative categorie animali. In particolare, per la zona UA-2 i prodotti a base di carne e gli stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da:

  • pollame,
  • selvaggina da penna di allevamento,
  • volatili selvatici,

devono essere sottoposti almeno al trattamento D, quale previsto dall'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

Modifiche al regolamento (CE) n. 798/2008

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è sostituito per quanto riguarda l'Ucraina. La tabella aggiornata disciplina l'importazione e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame, con riferimento ai certificati veterinari e alle condizioni specifiche applicabili.

La nuova articolazione territoriale comprende:

  • UA-0: l'intero paese;
  • UA-1: l'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2;
  • UA-2: zona dell'Ucraina corrispondente a specifiche regioni.

Le sottozone di UA-2 sono indicate come:

  • UA-2.1: regione (oblast) di Kherson, con data di chiusura 30.11.2016;
  • UA-2.2: regione (oblast) di Odessa, con data di chiusura 4.1.2017;
  • UA-2.3: regione (oblast) di Chernivtsi, con data di chiusura 4.1.2017.

Il testo richiede, per alcune categorie, certificati veterinari specifici e rimanda a condizioni particolari legate alla qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria, alla vaccinazione contro l'influenza aviaria e alla lotta contro la salmonella.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori che importano nell'Unione prodotti di origine animale o di pollame dall'Ucraina, il regolamento comporta una verifica aggiornata della provenienza territoriale della merce e del trattamento sanitario applicabile. In concreto, la possibilità di introduzione nell'UE dipende dalla zona di origine e, per i territori colpiti da HPAI, dal rispetto di trattamenti più rigorosi e delle condizioni di certificazione previste dalla normativa di settore.

Entrata in vigore e forza giuridica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della decisione 2007/777/CE

L'allegato II, parti 1 e 2, è aggiornato inserendo una nuova voce relativa all'Ucraina. Viene prevista la distinzione tra Ucraina intera (UA-1) e Ucraina esclusa la zona UA-2 (UA-2), con riferimento ai territori elencati anche nel regolamento (CE) n. 798/2008. Nella parte 2, la voce ucraina è sostituita per indicare quali categorie di animali/prodotti possono essere introdotti e con quale trattamento sanitario: per la zona UA-2, i prodotti a base di carne e gli organi trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici devono subire almeno il trattamento D.

Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008

L'allegato I, parte 1, è sostituito per l'Ucraina, indicando le condizioni di certificazione veterinaria per importazione e transito di pollame e prodotti a base di pollame. Sono definite le zone UA-0, UA-1 e UA-2, con ulteriore articolazione di UA-2 in UA-2.1 (Kherson), UA-2.2 (Odessa) e UA-2.3 (Chernivtsi), e con indicazione delle date di chiusura: 30.11.2016 per Kherson e 4.1.2017 per Odessa e Chernivtsi. Per le categorie interessate compaiono certificati veterinari e condizioni specifiche, in particolare il riferimento alla qualifica sanitaria relativa all'influenza aviaria e alla lotta contro la salmonella.

Motivazione sanitaria e regionalizzazione

La Commissione fonda la modifica sulla conferma di focolai di HPAI sottotipo H5N8 in Ucraina, intervenuta il 30 novembre 2016 e poi il 4 gennaio 2017 in ulteriori regioni. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine e delle garanzie offerte, la Commissione ritiene sufficiente limitare le restrizioni alle sole zone colpite sottoposte a restrizioni veterinarie, anziché all'intero territorio ucraino.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionale di prodotti di origine animaleimportazioni veterinarieinfluenza aviariacontrolli sanitari

Testo integrale

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