Regolamento (UE) 2017/195
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è disposta in funzione del programma di lavoro per il rinnovo delle approvazioni AIR IV e della necessità di coordinare tempi e risorse della valutazione tra Stati membri relatori e correlatori. Le nuove date di scadenza variano, a seconda delle sostanze, tra il 31 luglio 2021, il 31 luglio 2022, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2021 e il 31 agosto 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive dei prodotti fitosanitari e modifica dell'elenco delle sostanze approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in particolare a quelle incluse nella parte A e nella parte B dell'allegato. Riguarda gli Stati membri, le autorità competenti coinvolte nella valutazione e nel rinnovo delle approvazioni, nonché gli operatori del settore fitosanitario interessati alla permanenza sul mercato delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non introduce nuove approvazioni sostanziali, ma modifica le date di scadenza di approvazione di specifiche sostanze; resta fermo che l'eventuale mancato deposito del fascicolo supplementare nei termini o l'adozione di un regolamento di non rinnovo può incidere sulla data finale di scadenza.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per prorogare i periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della procedura di rinnovo delle approvazioni, con l'obiettivo di evitare che le approvazioni scadano prima della conclusione della valutazione, per ragioni indipendenti dal richiedente.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga dei periodi di approvazione. Considera inoltre il programma di lavoro istituito con la decisione di esecuzione C(2016) 6104 per la valutazione delle domande di rinnovo delle sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, organizzato per raggruppamenti di sostanze e priorità basate su criteri di sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente ai sensi dell'articolo 18 del medesimo regolamento.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè sostanze già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le modifiche incidono sulle date di scadenza dell'approvazione e, quindi, sulla possibilità di commercializzazione e impiego dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze nel territorio dell'Unione. L'atto non introduce un nuovo regime generale, ma interviene puntualmente su singole voci dell'elenco.
Proroga di un anno per le sostanze prioritarie
Per le sostanze considerate a bassa priorità nel programma di lavoro, la proroga è fissata in un anno. Il gruppo comprende, tra le altre, solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale, silicato di sodio e alluminio, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea.
Proroga di due o tre anni per le altre sostanze
Per le sostanze non ricomprese nelle categorie prioritarie, il regolamento distingue due ipotesi. La proroga è di due anni per bifenthrin, cimoxanil e metazaclor. È invece di tre anni per estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, fosfuro di alluminio, carburo di calcio, fosfuro di calcio, denatonio benzoato, dodemorf, etilene, imidacloprid, fosfuro di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di citronella, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione.
Condizioni procedurali e gestione delle scadenze
Il regolamento disciplina anche il rapporto tra proroga e procedura di rinnovo. Se il fascicolo supplementare non è presentato almeno 30 mesi prima della scadenza, la Commissione può mantenere la data di scadenza originaria oppure individuare la prima data successiva possibile. Se, invece, viene adottato un regolamento che non rinnova l'approvazione perché i criteri non sono soddisfatti, la scadenza è collegata alla data originaria o, se successiva, all'entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. In caso di rinnovo, la Commissione si impegna a fissare la data di applicazione più prossima possibile.
Modifiche all'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato con aggiornamento puntuale delle date di approvazione. Nella parte A, tra le altre, aclonifen e imidacloprid sono prorogati al 31 luglio 2022; metazaclor al 31 luglio 2021; acido acetico, carburo di calcio, denatonio benzoato, etilene, fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, metamitron e sulcotrione al 31 agosto 2022. Numerose altre sostanze della parte A sono prorogate al 31 agosto 2020 o al 31 agosto 2021, secondo l'elenco dell'allegato. Nella parte B, bifenthrin è prorogato al 31 luglio 2021.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulle date di approvazione indicate nell'allegato.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive. La finalità è evitare che l'approvazione scada prima della decisione sul rinnovo, per ragioni non imputabili al richiedente, assicurando continuità al procedimento di valutazione.
Coordinamento con il programma di lavoro AIR IV
La proroga si inserisce nel programma di lavoro istituito dalla decisione di esecuzione C(2016) 6104 per la valutazione delle domande di rinnovo delle sostanze attive in scadenza nel 2019, 2020 e 2021. Le priorità sono determinate secondo criteri di sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga di un anno per le sostanze a bassa priorità
Per le sostanze attive ritenute a basso rischio o comunque prioritarie nel programma di lavoro, il periodo di approvazione è prorogato di un anno. Tra queste figurano, tra le altre, solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi, silicato di sodio e alluminio, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea.
Proroga di due o tre anni per le altre sostanze
Per le sostanze non incluse nelle categorie prioritarie, il regolamento prevede una proroga di due anni per bifenthrin, cimoxanil e metazaclor, e di tre anni per estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, fosfuro di alluminio, carburo di calcio, fosfuro di calcio, denatonio benzoato, dodemorf, etilene, imidacloprid, fosfuro di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di citronella, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione.
Regola sul mancato deposito del fascicolo supplementare
Nei casi in cui il fascicolo supplementare non sia presentato almeno 30 mesi prima della data di scadenza indicata nell'allegato del regolamento, la Commissione fissa la nuova data di scadenza alla stessa data prevista prima del regolamento, oppure alla prima data successiva possibile, in coerenza con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Regola in caso di non rinnovo o rinnovo della sostanza
Se la Commissione adotta un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione perché i criteri non sono rispettati, la data di scadenza è fissata alla data prevista in precedenza oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile, in funzione delle circostanze.
Modifiche puntuali al regolamento (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante aggiornamento delle date di scadenza di approvazione per le sostanze elencate nella parte A e nella parte B. In particolare, sono fissate nuove scadenze al 31 luglio 2021, 31 luglio 2022, 31 agosto 2020, 31 agosto 2021 e 31 agosto 2022, a seconda della sostanza.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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