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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/196

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/196 della Commissione, del 3 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/196 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione di determinati ortofrutticoli, utilizzati per calcolare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni da paesi terzi. La misura dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 543/2011 e si fonda su un calcolo giornaliero dei valori, sulla base di dati variabili. L'allegato contiene, per ciascun codice NC e per specifiche origini, il relativo valore forfettario espresso in EUR/100 kg.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC e ai paesi terzi di origine ivi indicati. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata previsto dal regime dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, secondo l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/196 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare quotidianamente tali valori sulla base di dati variabili.

Base normativa e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ciascun giorno feriale. Per tale ragione il regolamento prevede un'entrata in vigore immediata, cioè il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, associati a specifici codici NC e a determinate origini di provenienza. I valori sono destinati a essere utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'importazione nell'Unione. Il campo di applicazione è quindi limitato sia oggettivamente, ai prodotti elencati, sia soggettivamente/territorialmente, alle importazioni da paesi terzi interessati dalla nomenclatura dei paesi richiamata nell'allegato.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene valori espressi in EUR/100 kg, differenziati per prodotto e origine, ad esempio per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Tra le origini indicate figurano, tra le altre, Marocco (MA), Tunisia (TN), Turchia (TR), Egitto (EG), Israele (IL), Giamaica (JM), Cina (CN), Stati Uniti (US), Cile (CL) e Sudafrica (ZA), oltre al codice ZZ per le altre origini.

Entrata in vigore e natura giuridica

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Serve a fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e paese terzo di origine.

Effetti, decorrenza e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, tra cui prodotti classificati ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione delle origini ammesse (ad esempio MA, TN, TR, EG, IL, JM, CN, US, CL, ZA) e del codice ZZ per le altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio esterodogane

Testo integrale

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