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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/698

Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro procedurale e l'elenco delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto sottoposte a riesame nel settore dei biocidi. Elimina disposizioni divenute obsolete, precisa le modalità di trasmissione delle notifiche tramite il registro dell'Agenzia e adegua l'allegato II alla situazione esistente al 3 febbraio 2017. L'intervento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, con l'obiettivo di tenere allineato il programma di lavoro alle decisioni già adottate e alle notifiche pervenute.

Modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sul programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi, aggiornando gli elenchi delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto e semplificando le relative procedure.

Ambito di applicazione

Si applica alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con effetti su notifiche, registrazione nel registro dell'Agenzia, individuazione dell'autorità di valutazione competente e aggiornamento dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Riguarda gli operatori interessati alle notifiche presentate a norma degli articoli 14, paragrafo 2, e 16, paragrafo 5, del regolamento delegato, nonché le combinazioni già oggetto di decisione di approvazione o non approvazione dal 4 agosto 2014 in poi; ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sul riesame dei biocidi

Il regolamento interviene sul programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi, disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La finalità è mantenere aggiornato il quadro delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel riesame, eliminando le previsioni divenute obsolete e coordinando il testo con le notifiche effettivamente presentate e con le decisioni già adottate dalla Commissione.

Contesto e ragioni della modifica

La Commissione rileva che l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 conteneva un elenco completo delle combinazioni esistenti incluse nel programma di riesame alla data del 4 agosto 2014. Tuttavia, il meccanismo di notifica previsto per alcune combinazioni è scaduto e, per parte di esse, è intervenuta la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 di non approvazione. Al tempo stesso, alcune notifiche presentate ai sensi del regolamento sul riesame sono risultate conformi e devono quindi essere ricollocate nell'allegato II aggiornato.

Soppressione delle disposizioni obsolete

Viene soppressa la disciplina di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Il considerando evidenzia che il termine di 12 mesi per notificare le combinazioni elencate nell'allegato II, parte 2, è ormai scaduto, rendendo inutile la permanenza della relativa previsione. In coerenza con ciò, vengono eliminati anche i riferimenti alla parte 1 dell'allegato II e l'intera parte 2, considerata ormai obsoleta.

Notifiche e uso del registro dell'Agenzia

L'articolo 17, paragrafo 1, è riformulato per stabilire espressamente che le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, devono essere trasmesse all'Agenzia tramite il registro. Inoltre, l'articolo 17, paragrafo 7, lettera a), chiarisce che, quando la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, l'Agenzia aggiorna nel registro i dati relativi all'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo.

Casi di esclusione dal programma di riesame

L'articolo 20 è aggiornato per precisare quando una combinazione non rientra più nel programma di riesame. In particolare, ciò accade:

  • quando nessuno ha presentato una notifica nei termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
  • quando la notifica è stata presentata ma respinta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5;
  • quando la notifica è stata presentata e ritenuta conforme, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente già indicata nell'allegato II.

Aggiornamento dell'allegato II

L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è sostituito integralmente. Il nuovo allegato elenca, alla data del 3 febbraio 2017, le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto ancora incluse nel programma di riesame, distinguendo quelle sostenute e segnalando l'esclusione di nanomateriali diversi da quelli espressamente menzionati alle voci 1017, 1019 e 1023. Tra le combinazioni riportate figurano numerose sostanze, miscele, microrganismi, polimeri e prodotti fitosanitari, con indicazione dello Stato membro relatore, del numero CE e del numero CAS quando disponibili.

Designazione dell'autorità competente

Per le combinazioni mantenute nell'allegato II aggiornato, il regolamento richiama l'esigenza di designare l'autorità di valutazione competente ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012. Ciò conferma il collegamento tra il programma di riesame e la successiva fase valutativa nell'ambito della procedura sui biocidi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione del regime ormai obsoleto di cui all'articolo 14, paragrafo 3

Viene soppresso l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, poiché il termine di 12 mesi per notificare le combinazioni indicate nell'allegato II, parte 2, è scaduto e la disciplina è divenuta priva di utilità pratica.

Notifiche tramite il registro dell'Agenzia e aggiornamento delle informazioni

L'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito prevedendo che le notifiche ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, siano trasmesse all'Agenzia tramite il registro. È inoltre modificato il paragrafo 7, lettera a), per specificare che, se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, l'Agenzia aggiorna nel registro le informazioni sull'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo.

Casi in cui la combinazione cessa di rientrare nel programma di riesame

L'articolo 20, lettere b) e c), è riscritto per chiarire che non rientrano più nel programma di riesame le combinazioni per le quali nessuno abbia notificato nei termini dell'articolo 14, paragrafo 2, oppure quando la notifica sia stata presentata ma respinta ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5; inoltre, esce dal programma la combinazione notificata e conforme quando l'identità della sostanza copra solo una parte dell'identità esistente riportata nell'allegato II.

Aggiornamento e razionalizzazione dell'allegato II

L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è sostituito integralmente con il testo allegato al regolamento, che riporta le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame al 3 febbraio 2017. Le combinazioni notificate e risultate conformi sono incluse nella parte 1, mentre la parte 2 e i riferimenti ad essa sono eliminati; la parte residua dell'allegato II viene ridenominata semplicemente "allegato II".

Designazione dell'autorità di valutazione competente

Per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nell'allegato II aggiornato deve essere designata, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesanità pubblicamercato internoregolazione tecnica

Testo integrale

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