Cassazione Civile, Ordinanza n. 19738/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione commerciale collegata all'acquisto di un'auto nuova e alla gestione di un'auto usata precedentemente in leasing. Il privato sosteneva di avere acquistato il veicolo nuovo per un prezzo integralmente versato da una società di leasing e di avere contestualmente ceduto alla concessionaria il contratto di leasing relativo all'auto usata, valutata dalla concessionaria in un certo importo. Secondo il ricorrente, la concessionaria avrebbe dovuto corrispondergli la differenza tra il valore convenuto dell'usato e quanto necessario per il riscatto presso la società di leasing, senza addebitarli spese accessorie e IVA, poiché egli avrebbe ceduto solo il rapporto di leasing e non la proprietà del bene. Il giudice di merito aveva invece ritenuto che le parti avessero pattuito il trasferimento in proprietà dell'auto usata alla concessionaria e non il semplice subentro nel leasing, con conseguente comprensività nel prezzo convenuto di tutte le spese necessarie al trasferimento e dell'IVA. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle spese del contratto e sulla cessione del contratto, per avere posto a carico del cedente le spese accessorie del riscatto e trasferimento; 2) violazione della disciplina IVA e dell'art. 115 c.p.c., per avere attribuito al cedente l'IVA relativa all'acquisto del bene usato; 3) violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, per avere ricostruito la volontà negoziale sulla base del solo dato letterale del modulo senza considerare comportamento delle parti, causa concreta e interpretazione complessiva; 4) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione su chi avesse materialmente estinto il leasing e sulla presunta inclusione dell'IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo e quarto, e inammissibile il terzo motivo. Ha osservato che l'interpretazione dell'accordo operata dal giudice di merito era plausibile e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati, poiché il ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura del negozio senza indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati e come. Conseguentemente, la qualificazione del patto come trasferimento in proprietà dell'auto usata comportava la correttezza della ripartizione degli oneri economici effettuata dal Tribunale. La lamentata contraddittorietà motivazionale è stata esclusa perché il ragionamento del giudice di merito era lineare e le eventuali imprecisioni sulla materiale esecuzione del riscatto erano irrilevanti rispetto alla questione della imputazione delle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1475 c.c.
richiamato come norma sulle spese del contratto di vendita; nel caso concreto la Corte non ne ha desunto una regola diversa da quella applicata dal giudice di merito, essendo decisiva l'interpretazione dell'accordo tra le parti.
art. 5, comma 29, d.l. n. 953/1982
richiamato dal ricorrente in tema di oneri collegati al trasferimento del veicolo; la censura è stata respinta per difetto di specificità e per la tenuta dell'interpretazione negoziale del giudice di merito.
art. 1406 c.c.
richiamato a sostegno della tesi della cessione del contratto di leasing; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché presupponeva una diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità.
art. 1408 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della cessione del contratto; non ha inciso sull'esito perché la Corte ha condiviso l'accertamento di merito circa l'oggetto dell'accordo.
art. 13 d.P.R. n. 633/1972
citato nel motivo sull'IVA; la Corte non ha ravvisato errore del giudice di merito nella imputazione dell'imposta, poiché la questione dipendeva dalla qualificazione dell'operazione.
art. 15, comma 1, n. 5, d.P.R. n. 633/1972
citato nel motivo sull'IVA; non è stato riconosciuto un vizio decisivo, in quanto la censura presupponeva una diversa lettura del rapporto negoziale.
art. 18 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo sull'IVA; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo sulla violazione della disciplina dell'imposta.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo sull'IVA; non ha condotto all'accoglimento del ricorso perché la decisione si è fondata sulla qualificazione dell'accordo e sulla conseguente ripartizione dei costi.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l'assunzione di fatti non contestati; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che il decisum dipendesse dall'interpretazione del contratto e non da una errata applicazione del principio di non contestazione.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.
richiamati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che per dedurne la violazione occorre indicare specificamente i canoni asseritamente disattesi e il modo della violazione, non essendo sufficiente contrapporre una diversa interpretazione.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo, non potendosi chiedere un nuovo esame del merito.
- Non è ammissibile in sede di legittimità la mera contrapposizione di una diversa interpretazione del negozio a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito, quando quest'ultima sia una delle possibili letture del testo contrattuale.
- Quando le parti abbiano qualificato l'operazione come trasferimento della proprietà di un bene, il giudice può ritenere comprensivo del prezzo concordato anche degli oneri necessari al conseguimento del risultato finale, se ciò risulta coerente con la struttura dell'accordo.
- La denuncia di contraddittorietà della motivazione è fondata solo se l'inconciliabilità delle proposizioni argomentative renda la decisione sostanzialmente incomprensibile o perplessa; mere imprecisioni su profili non decisivi non integrano nullità della sentenza.
- Le censure che dipendono integralmente da una diversa qualificazione dell'accordo negoziale cadono insieme alla ricostruzione contrattuale ritenuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19657/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19658/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19680/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →