Cassazione Penale, Sentenza n. 00820/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pamint ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che dichiarava non doversi procedere sull'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., ritenendola identica ad altra già formulata. Il ricorrente contestava che nella nuova istanza fossero stati dedotti elementi nuovi: in relazione al carcere di Reggio Emilia, la diversa valutazione dell'effettiva incidenza dell'ingombro delle mensole e del televisore sulle superfici calpestabili, anche alla luce di recente giurisprudenza di legittimità; in relazione al carcere di Roma (Regina Coeli), l'omessa valutazione di specifici periodi di detenzione risultanti dall'ordine di esecuzione (8.3.2006-5.6.2006 e 12.8.2007-28.1.2008). Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che la preclusione del giudicato esecutivo operi quando le questioni sono già state effettivamente decise; per poter superare la preclusione occorrono elementi nuovi, cronologicamente sopravvenuti, oppure elementi pregressi o coevi che non siano stati nemmeno implicitamente valutati nel precedente giudizio. La Corte ha rilevato che le questioni prospettate da Pamint erano già state sollevate ed esaminate (con ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 20.10.2022 passata in giudicato) e non costituivano novità; ha altresì osservato che le pronunce della Corte di cassazione a sezioni semplici non possono essere considerate di per sé novità idonee a superare la preclusione. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non sussistendo i presupposti per esenzione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)
Riferimento alla potestà di presentare istanze sulla determinazione dei periodi detentivi; la Corte ha evidenziato che le istanze identiche a precedenti, prive di elementi nuovi, sono precluse dal giudicato esecutivo.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime giurisprudenziali citate (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020)
Principi secondo cui la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è superabile solo mediante elementi nuovi, sopravvenuti cronologicamente, o mediante deduzioni preesistenti che non siano state nemmeno implicitamente valutate nella decisione precedente; la preclusione opera solo per le questioni effettivamente decise.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come riferimento in relazione alle condizioni di esenzione dalle spese/ammende; la Corte ha precisato che le condizioni previste da quella pronuncia non ricorrevano nel caso concreto.
Massime di principio
- Una nuova istanza avente lo stesso oggetto di una precedente è preclusa se non contiene elementi realmente nuovi, cioè fatti o questioni giuridiche sopravvenute dopo la decisione anteriore.
- Per superare la preclusione è necessario dimostrare che gli elementi dedotti non erano stati valutati, nemmeno implicitamente, nel precedente giudizio; non è sufficiente formulare nuovamente le stesse doglianze o fare riferimento genericamente a pronunce successive.
- Le pronunce della Corte di cassazione a sezioni semplici non costituiscono automaticamente un novum idoneo a superare il giudicato esecutivo se le medesime questioni erano già state esaminate e decise.
- Chi propone una nuova impugnazione deve documentare con precisione la novità (fattuale o giuridica) e la sua rilevanza; in mancanza di specificità il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si ritiene che una valutazione decisiva sia stata omessa nella precedente ordinanza, conviene indicare espressamente quale profilo non è stato considerato e in che modo ciò incide sul diritto alla misurazione dei periodi detentivi, evitando censure generiche o ripetitive.
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