Sentenza del 27/04/2016 n. 2399 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Domande ed eccezioni nuove in appello - Difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento - Onere di dedurlo tramite specifica e tempestiva impugnazione - Mancanza - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta inammissibile. Anche un eventuale vizio di nullità dell’avviso deve essere fatto valere tempestivamente contro l’atto stesso; in mancanza, l’avviso si consolida e diventa definitivo. Il vizio non può quindi essere introdotto per la prima volta in appello né utilizzato per contestare la successiva cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva la nullità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto da dirigenti ritenuti decaduti. Tale vizio, incidendo sulla validità dell’atto, avrebbe dovuto essere dedotto mediante tempestiva e specifica impugnazione dell’avviso entro il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La contestazione non poteva essere proposta per la prima volta in appello, né fatta valere successivamente impugnando la cartella di pagamento.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Prevede il termine di decadenza entro cui deve essere proposto il ricorso contro l’atto tributario. I vizi dell’atto devono essere contestati tempestivamente mediante la sua specifica impugnazione.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo le eccezioni rilevabili d’ufficio nei limiti consentiti dalla legge. Un vizio dell’avviso non dedotto tempestivamente non può essere introdotto per la prima volta in secondo grado.
Cassazione civile n. 22803/2015
Conferma il principio secondo cui l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto impositivo ne determina il consolidamento, impedendo di far valere successivamente i relativi vizi attraverso l’impugnazione degli atti consequenziali.
Massime di principio
- I vizi propri di un atto tributario devono essere contestati direttamente contro quell’atto, entro il termine previsto per la sua impugnazione.
- La mancata impugnazione tempestiva può rendere definitivo e non più contestabile l’atto, anche se il vizio prospettato è qualificato come nullità.
- L’impugnazione della cartella di pagamento non consente, di regola, di rimettere in discussione vizi riferibili al precedente avviso di accertamento ormai definitivo.
- In appello non possono essere introdotte per la prima volta nuove contestazioni o eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nel ricorso originario.
- È essenziale distinguere tra vizi dell’atto presupposto e vizi propri dell’atto successivo: ciascun vizio deve essere dedotto contro l’atto cui si riferisce, nei termini di legge.
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