Cassazione Penale, Sentenza n. 21123/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con motivazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p.: si contestava l'erronea applicazione della legge penale per presunta insussistenza del reato presupposto di ricettazione rispetto alla fattispecie richiamata dal Tribunale (art. 468 c.p.), sostenendo che il conio delle monete non possa essere equiparato al "sigillo" tutelato dalla norma. Si deduceva che, eliminata l'assunto iniziale (che qualificava le monete come strumenti aventi corso legale ex art. 453 c.p.), veniva meno anche la qualificazione penale posta a fondamento della misura cautelare degli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è respinto. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il conio delle monete svolge funzione identificativa e certificativa (ossia di "sigillo") garantendo origine e qualità del metallo indipendentemente dal mantenimento del corso legale. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 468 c.p. tutela anche sigilli pubblici esteri e segni esteriori che attestano autenticità. Conseguentemente la misura cautelare è risultata sorretta dal presupposto penale e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 468 c.p.
La Corte interpreta il conio della moneta come "sigillo" che garantisce origine e qualità del materiale; la norma tutela sia la contraffazione sia l'uso del sigillo contraffatto, comprensiva anche dei sigilli pubblici esteri.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per censurare l'erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la qualificazione del conio come sigillo è corretta.
art. 453 c.p.
Richiamata nella fase istruttoria iniziale (ipotesi che le monete fossero strumenti di pagamento aventi corso legale); tale premessa è stata poi superata ma la Corte ha comunque confermato la rilevanza del conio ai fini dell'art. 468 c.p.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione indicata.
Cass. n. 3009/1991 (Rv. 186569)
«In assenza di una specifica definizione legislativa, il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile ... che in modo anche simbolico ... valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata cosa»
Giurisprudenza che amplia la nozione di sigillo a segni esteriori identificativi; utilizzata dalla Corte per sostenere l'equiparazione con il conio.
Cass. n. 35915/2009 (Rv. 244761)
Giurisprudenza conforme secondo cui l'art. 468 c.p. comprende anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere funzione certificativa anche in Italia; ciò giustifica l'applicabilità della norma a conii esteri.
Massime di principio
- Il conio delle monete può essere considerato un 'sigillo' ai fini dell'art. 468 c.p. quando garantisce origine e qualità del metallo, anche se la moneta è priva di corso legale.
- La tutela prevista dall'art. 468 c.p. è ampia e può ricomprendere sigilli pubblici esteri o segni esteriori aventi funzione certificativa; l'uso o la contraffazione di tali segni integra la fattispecie.
- Nel valutare la legittimità di una misura cautelare fondata su una qualificazione giuridica, il giudice di legittimità verifica se la ricostruzione fattuale e l'interpretazione normativa siano compatibili con la giurisprudenza consolidata; contestazioni astratte sulla qualifica del mezzo (es. conio vs sigillo) richiedono argomentazione concreta per avere successo.
- La mancanza di corso legale della moneta non esclude automaticamente protezione penale se la sua identificazione e valore sono garantiti da segni che svolgono funzione certificativa.
- In ricorsi per cassazione basati su vizio di qualificazione giuridica, è essenziale dimostrare il travisamento concreto del fatto o un errore di diritto non manifestamente risolto dalla giurisprudenza; in difetto, il ricorso è destinato a essere respinto.
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