Cassazione Civile, Ordinanza n. 37982/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di un'avvocata che, nel 2010, aveva svolto attività libero-professionale ma non risultava iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense perché non aveva raggiunto il reddito minimo utile per l'insorgenza dell'obbligo. Il giudice di merito aveva ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e di versamento dei relativi contributi. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa sulla Gestione separata e sulla previdenza dei professionisti, sostenendo che l'avvocato che eserciti la libera professione, ma non sia tenuto all'iscrizione alla Cassa Forense per mancato raggiungimento della soglia reddituale, debba comunque iscriversi alla Gestione separata INPS. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso e la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando un orientamento consolidato secondo cui gli avvocati iscritti all'albo, ma non tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense per difetto dei presupposti previsti ratione temporis, sono comunque obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa, privo di effetti previdenziali individuali, non esclude tale obbligo. La sentenza impugnata, avendo escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio enunciato e provvedere anche sulle questioni rimaste assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
La disposizione è letta come norma funzionale all'universalizzazione della copertura assicurativa: l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista non sia coperto da altra forma previdenziale obbligatoria che attribuisca una prestazione pensionistica correlata ai contributi versati.
art. 3, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per il professionista privo di iscrizione alla cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS nel quadro normativo relativo alla contribuzione dei professionisti, ma non decisivo nella motivazione finale, che si fonda sul principio consolidato in giurisprudenza.
art. 53 D.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall'INPS in relazione alla qualificazione del reddito da lavoro autonomo/professionale ai fini dell'obbligo contributivo.
artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980
Richiamati dall'INPS in tema di previdenza forense e presupposti dell'iscrizione alla Cassa.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
Richiamato dall'INPS come norma rilevante per la disciplina dell'iscrizione alla previdenza forense.
art. 366 c.p.c.
Richiamato dalla resistente per eccepire l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato nella parte procedurale per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata dall'INPS per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Gli avvocati che svolgano attività libero-professionale e non siano tenuti, nel periodo di riferimento, all'iscrizione alla Cassa Forense devono iscriversi alla Gestione separata INPS, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
- Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rileva solo un diverso versamento contributivo idoneo a costituire una posizione previdenziale con correlata prestazione in favore del lavoratore autonomo; il mero contributo integrativo solidaristico alla cassa professionale non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo contributivo dei professionisti, la sentenza è censurabile per violazione di legge e può essere cassata con rinvio.
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