Cassazione Penale, Sentenza n. 34152/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rutherford impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna del Tribunale di Roma a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) poiché si era allontanato il 1° giugno 2022 dall'abitazione in cui scontava gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la sua condotta vada valutata congiuntamente alle positive condotte di detenzione domiciliare tenuta regolarmente per oltre due anni e mezzo; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (richiamando art. 20-bis cod. pen. e artt. 56-ter e 58 L. n. 689/1981), lamentando che la Corte di appello ha rigettato la richiesta con argomentazioni automatiche basate sulla gravità del fatto e sulla presunta pericolosità del soggetto senza motivare prognosticamente sull'idoneità della pena sostitutiva a finalità rieducativa e senza valutare correttamente la situazione economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (mantenendo la valutazione di gravità e la recidiva reiterata specifica, che escludono la causa di non punibilità ex art. 131-bis), ma ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la Corte di appello ha applicato criteri non conformi ai principi di diritto in tema di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (ha valutato soltanto gravità e pericolosità e ha dato rilievo a profili estranei come la probabilità di rispetto delle prescrizioni o la capacità economica senza la necessaria motivazione prognostica). Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla decisione sulla sostituzione della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna a mesi otto di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) è confermata.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che punisce l'evasione dagli arresti domiciliari; la Corte ha confermato la condanna per il fatto contestato (allontanamento dall'abitazione il 1/6/2022).
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte richiama l'obbligo di una valutazione complessiva (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) e la possibilità di escludere la tenuità in presenza di abitualità o recidiva reiterata specifica; nel caso la recidiva reiterata specifica e la gravità della condotta hanno impedito il riconoscimento della non punibilità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno/pericolo) utili anche alla valutazione della tenuità ex art. 131-bis; la Corte ne richiede la considerazione congiunta.
art. 132 cod. pen.
Disposizioni sul dolo e la colpa rilevanti ai fini della gravità del reato e della determinazione della pena; la Corte osserva che l'elevato grado di colpevolezza connesso alla recidiva esclude la tenuità.
art. 20-bis cod. pen.
Norma che disciplina la sostituzione della pena detentiva con pene alternative: la Corte ricorda che il diniego di sostituzione non può fondarsi solo su considerazioni di gravità, ma richiede motivazione prognostica sull'idoneità della pena sostitutiva a perseguire la finalità rieducativa.
artt. 56-ter e 58 L. n. 689 del 1981
Previsioni sulle pene pecuniarie e modalità di commisurazione: la Corte segnala che la valutazione della sostituzione deve considerare correttamente la disciplina delle pene pecuniarie e non può essere rifiutata per automatismi legati al titolo di reato.
art. 56-quater L. n. 689 del 1981
Introdotto con d.lgs. 150/2022 (art. 71), consente al giudice di calibrare la pena pecuniaria sulla situazione economica dell'imputato; la Corte ha rilevato che la Corte di appello ha omesso tale verifica obbligatoria.
art. 71 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha modificato le regole sulle pene pecuniarie consentendo maggiore flessibilità nella determinazione della pena in relazione alla capacità economica; la Corte richiama la necessità di applicare correttamente questa disposizione nella valutazione della sostituzione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: la mera considerazione del fatto isolato può non bastare.
- La recidiva reiterata specifica costituisce un elemento ostativo al riconoscimento della tenuità, in quanto indica un elevato grado di colpevolezza e una pericolosità sociale che escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria non può essere respinta sulla base esclusiva della gravità del reato o della pericolosità soggettiva: il giudice deve motivare, in termini prognostici, perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea a perseguire la finalità rieducativa.
- Nel valutare la sostituzione con pena pecuniaria il giudice deve considerare (e motivare) la situazione economica dell'imputato alla luce delle modifiche normative (d.lgs. 150/2022) e non rifiutare automaticamente la sostituzione per il solo titolo di reato.
- È vietato adottare automatismi (es. presunzione di inaffidabilità per il tipo di reato) senza una specifica motivazione prognostica che colleghi i rilievi alla inidoneità della pena alternativa a conseguire la finalità rieducativa.
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