Sentenza n. 2323/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione delle sentenze del T.A.R. Sicilia, sede di Catania, n. 2366 in data 19 luglio 2021 e n. 79 in data 4 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di nomina della commissione giudicatrice del concorso per ricercatore universitario nel settore BIO/03, inclusi i verbali di sorteggio del 20 febbraio 2024 e del 10 luglio 2024 e il decreto rettorale n. 3208 del 24-25 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha riassunto il giudizio, integrato da motivi aggiunti, dopo la declaratoria di nullità della precedente sentenza del TAR e la rimessione al primo giudice, chiedendo l'esecuzione delle sentenze del TAR Sicilia n. 2366 del 19 luglio 2021 e n. 79 del 4 gennaio 2024. Ha dedotto che l'Amministrazione non aveva correttamente rinnovato la procedura di nomina della commissione del concorso per ricercatore nel settore BIO/03, poiché il Ministero aveva utilizzato, per il sorteggio dei commissari, liste ASN e docenti appartenenti anche a settori diversi, anziché formare un nuovo elenco mediante il procedimento elettorale previsto dalla disciplina richiamata dal bando. Ha inoltre dedotto la mancata esecuzione della sentenza n. 79 del 2024, nella parte in cui imponeva all'Amministrazione di esaminare la questione dell'ammissione o esclusione della controinteressata. In via subordinata ha chiesto il conferimento diretto del posto, sostenendo l'avvenuta consumazione o drastica riduzione della discrezionalità amministrativa. Con autonoma domanda cautelare, formulata dopo la riassunzione, ha altresì contestato il decreto rettorale n. 3787/2025 e il verbale della commissione del 13 gennaio 2026. Le Amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse, l'inammissibilità della domanda relativa alla sentenza n. 79 del 2024 e l'assenza di violazione del giudicato, sostenendo l'impossibilità sopravvenuta di utilizzare il sistema originario e la ragionevolezza del ricorso alle liste ASN.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che le sentenze passate in giudicato imponessero la rinnovazione integrale della procedura di nomina della commissione, a partire dalla formazione di un diverso elenco di soggetti sorteggiabili, e che le sopravvenienze normative o fattuali dedotte dall'Amministrazione non integrassero un'impossibilità fisica di esecuzione del giudicato. Ha inoltre ritenuto ammissibile la domanda relativa alla sentenza n. 79 del 2024, osservando che la legittimazione al giudizio di ottemperanza può spettare anche alla parte soccombente e che la domanda poteva comunque essere qualificata come richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. Il giudice ha precisato che la sentenza n. 79 del 2024 imponeva all'Amministrazione di pronunciarsi sull'ammissione o esclusione della controinteressata, senza però consentire al giudice dell'ottemperanza di imporre direttamente una soluzione ulteriore rispetto al comando giudiziale. Ha escluso, invece, che il giudicato imponesse il conferimento diretto del posto al ricorrente o che si fosse consumata la discrezionalità amministrativa, poiché il precedente annullamento riguardava esclusivamente la composizione della commissione. Sono stati dichiarati nulli, in quanto elusivi del giudicato, il verbale di sorteggio del 20 febbraio 2024, i verbali di sorteggio del 10 luglio 2024 e il decreto rettorale n. 3208 del 24-25 luglio 2024. Alle Amministrazioni è stato ordinato di dare esecuzione alle sentenze entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle Amministrazioni, per complessivi euro 1.450,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
le sopravvenienze al giudicato, siano esse di fatto o di diritto, non sono in radice capaci di ostacolarne la piena attuazione, salvo il solo caso dell'impossibilità fisica, da intendersi quale impossibilità in rerum natura di attuazione del dictum giurisdizionale
Il giudizio di ottemperanza deve assicurare la piena attuazione del giudicato; le sopravvenienze non giustificano il mancato adeguamento dell'azione amministrativa, salvo un'impossibilità fisica in senso rigoroso. Il comma 5 consente inoltre la proposizione di richieste di chiarimenti sul significato e sulle modalità di attuazione del giudicato.
art. 1, comma 5, l. 1/2009
le commissioni ... sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà ... e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando
La disciplina richiamata dal bando prevedeva la formazione di una lista di commissari eletti tra professori ordinari appartenenti al settore disciplinare del bando e il successivo sorteggio dei commissari.
art. 18, comma 1, lettere b e c, l. 240/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare previamente l'ammissione o l'esclusione della controinteressata; la sentenza non applica direttamente la norma per decidere tale questione.
art. 6 del bando di concorso
Il bando prevedeva che la commissione giudicatrice fosse costituita ai sensi della l. 1/2009 e del decreto ministeriale 27 marzo 2009.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le sopravvenienze di fatto o di diritto non possono impedire la piena attuazione del giudicato, salvo la sola impossibilità fisica, intesa come impossibilità in rerum natura di eseguire il comando giudiziale.
- Quando il giudicato dispone la rinnovazione integrale di una procedura a partire dalla formazione dell'elenco dei soggetti sorteggiabili, l'Amministrazione non può limitarsi a ripetere il sorteggio utilizzando liste o presupposti formati nell'ambito della procedura annullata o comunque non conformi al procedimento imposto dalla disciplina applicabile.
- Il giudice dell'ottemperanza deve rispettare i limiti oggettivi del giudicato e non può imporre un quid pluris non contenuto nel comando giudiziale; può tuttavia ordinare all'Amministrazione di esaminare una questione che il giudicato le impone di valutare, lasciando a un eventuale successivo giudizio ordinario la contestazione della decisione amministrativa adottata.
- La legittimazione al giudizio di ottemperanza può spettare anche alla parte soccombente nel giudizio di cognizione, quando essa abbia interesse a ottenere la corretta esecuzione della pronuncia; la domanda può inoltre essere qualificata come richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a.
- L'annullamento disposto esclusivamente per vizi relativi alla composizione di una commissione non determina, di per sé, la consumazione della discrezionalità amministrativa né impone il conferimento diretto del bene della vita, quando il giudicato non abbia definito nel merito le valutazioni concorsuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1702/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1703/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1704/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1756/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1757/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1758/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →