Sentenza n. 3145/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) della nota prot. 0000360/2026 - U del 27.1.2026, con il quale la CUC dell'Area Nolana ha comunicato l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di “interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico del palazzo ducale Sanchez de Luna - edificio strategico sede del centro operativo comunale (C.O.C.) del piano comunale di protezione civile”, per l'anomalia dell'offerta; 2) della relazione del RUP, assunta al prot. n. 349 del 26.1.2026, nella quale è stata esaminata e valutata la congruità dell'offerta della ricorrente; 3) del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l'obbligo di verifica della congruità delle offerte, che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara - Paragrafo VIII.6); 4) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare, lesivo degli interessi dedotti in giudizio; quanto ai motivi aggiunti depositati il 18/2/2026: 1) della disposizione n. 59 del 12.2.2026 della CUC Area Nolana, con la quale è stata aggiudicata alla controinteressata la gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di cui sopra; 2) del verbale n. 4 del 9.2.2026, nel quale si dà atto dell'esito positivo della verifica sull'offerta, effettuata dal RUP del Comune di Sant'Arpino; 3) della comunicazione PEC, assunta al prot. n. 535 del 9.2.2026 dell'Agenzia Area Nolana, non conosciuta ma citata nel verbale, con la quale il RUP ha espresso un giudizio positivo di congruità ed attendibilità dell'offerta; 4) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare, lesivo degli interessi dedotti in giudizio; per il risarcimento del danno e l'inefficacia del contratto: - in via principale, previa declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, per il risarcimento in forma specifica attraverso l'aggiudicazione della gara o, in subordine, per la rinnovazione del procedimento di valutazione; - in via subordinata, attraverso il risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta e successiva aggiudicazione dei lavori a un'impresa controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocatasi al primo posto nella procedura aperta per l'affidamento di lavori di rafforzamento locale e miglioramento sismico di un edificio strategico, ha impugnato l'esclusione disposta all'esito della verifica di anomalia e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione. In primo luogo ha contestato la clausola del disciplinare che prevedeva la sottoposizione automatica a verifica delle offerte con punteggi relativi al prezzo e alla componente tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei punteggi massimi, deducendo la violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. In secondo luogo ha contestato la valutazione del RUP, sostenendo che la verifica fosse stata impropriamente estesa a profili di idoneità e convenienza dell'offerta, estranei alla verifica di anomalia, e fosse stata condotta in modo parcellizzato sulle migliorie e su alcune analisi dei prezzi, senza una valutazione complessiva della sostenibilità economica dell'offerta. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito la tardività dell'impugnazione della clausola del disciplinare e l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di un'autonoma ragione di esclusione riferita al criterio tecnico B1.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La clausola relativa alla verifica automatica dell'anomalia non doveva essere impugnata immediatamente, poiché non era escludente né direttamente lesiva e la sua incidenza pregiudizievole si è manifestata solo con l'applicazione concreta. Non è stata ravvisata neppure una ragione autonoma di esclusione non impugnata, poiché il rilievo del RUP sul criterio B1 era formulato in termini problematici e non risultava univocamente posto a fondamento dell'esclusione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: l'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 non vieta alla stazione appaltante di predeterminare, nel disciplinare, criteri oggettivi per l'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica, compreso il superamento dei quattro quinti dei punteggi massimi, purché la scelta sia ragionevole e adeguatamente motivata. Il secondo motivo è stato accolto. Il RUP ha illegittimamente sovrapposto la verifica di anomalia economica alla valutazione di idoneità e convenienza dell'offerta prevista dall'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà, inoltre, non era stata prevista dal bando, che stabiliva invece la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente. La verifica avrebbe dovuto concentrarsi sui prezzi, sui costi e sugli altri elementi rilevanti indicati dall'art. 110, senza trasformarsi in una valutazione generale di disvalore tecnico dell'offerta. Il RUP ha inoltre esaminato in modo parcellizzato alcune migliorie, materiali e componenti di prezzo, omettendo una valutazione globale e sintetica dell'offerta, comprensiva del ribasso, del costo della manodopera, delle spese generali, dell'utile e degli altri elementi idonei a dimostrarne la sostenibilità complessiva. Sono stati quindi annullati l'esclusione e, per illegittimità derivata, l'aggiudicazione. Non è stata dichiarata l'inefficacia del contratto, poiché non risultava stipulato. Il Comune e la CUC sono stati condannati in solido alle spese in favore della ricorrente; le spese sono state compensate tra ricorrente e controinteressata.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta; il provvedimento di esclusione è stato adottato nell'ambito della procedura di gara.
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
La disposizione attribuisce una facoltà di non aggiudicare quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea, da prevedere espressamente nella lex specialis; non può essere utilizzata per trasformare la verifica di anomalia di una singola offerta in una valutazione autonoma di idoneità o convenienza, quando tale facoltà non sia stata prevista dal bando.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia riguarda la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con riferimento al livello dei prezzi e dei costi e agli altri elementi normativamente indicati. La valutazione deve essere complessiva e non può fondarsi su un esame parcellizzato di singole voci o su profili estranei alla sostenibilità economica dell'offerta.
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
La verifica è delimitata alla giustificazione del livello dei prezzi e dei costi e agli ulteriori profili previsti dalla norma, tra cui obblighi ambientali, sociali e lavoristici, obblighi relativi al subappalto, oneri aziendali della sicurezza e rispetto dei minimi salariali.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie relative alla procedura di gara.
Massime di principio
- La clausola della lex specialis che individua criteri automatici per sottoporre un'offerta a verifica di anomalia non è soggetta a impugnazione immediata quando non impedisce la partecipazione e la sua eventuale lesività dipende dall'effettiva attribuzione dei punteggi e dalla successiva applicazione della clausola.
- Nel vigore dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può predeterminare nella lex specialis criteri oggettivi per individuare le offerte da sottoporre a verifica di anomalia, compreso il superamento dei quattro quinti dei punteggi massimi, se la scelta è ragionevole, motivata e compatibile con il codice dei contratti pubblici.
- La verifica di anomalia deve essere distinta dalla facoltà di non procedere all'aggiudicazione per mancanza di convenienza o idoneità prevista dall'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023. Quest'ultima facoltà richiede una previsione espressa nella lex specialis e non consente, in assenza di tale previsione, di valutare negativamente una singola offerta mediante parametri estranei alla sua congruità economica.
- La verifica di anomalia deve riguardare globalmente e sinteticamente l'offerta, considerando l'insieme dei prezzi, dei costi e degli elementi giustificativi, e non può fondarsi esclusivamente sull'analisi parcellizzata di singole voci, migliorie o componenti di prezzo, senza confrontarle con la complessiva sostenibilità economica dell'offerta.
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