Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la nullità di alcune clausole del CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e dell'Accordo AGENS/OOSS 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. In secondo grado era stato inoltre accertato il diritto dei lavoratori al pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data di assunzione. Nel ricorso per cassazione la società aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, formulata nei termini di cui all'art. 390 c.p.c. e accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché le parti hanno dichiarato di averle già regolate tra loro. La Corte ha anche precisato che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se proposta nei termini, consente di far seguire l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
in presenza di rinuncia accettata dalle controparti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
se le parti controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese quando risulta che siano già state regolate tra loro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente formulata e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria in senso lato, perciò non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- In caso di rinuncia accettata e spese già regolate tra le parti, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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