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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17455/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da una società socia di una s.r.l. e dal suo legale rappresentante per ottenere la condanna di soggetti indicati come amministratore di diritto e amministratore di fatto della società partecipata, deducendo violazioni dei doveri inerenti alla carica. In fatto, la società attrice allegava di possedere una quota del 42,67% del capitale della società partecipata, di avere prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di quest’ultima e di avere subito un pregiudizio economico per il versamento di euro 99.450,00 a titolo di finanziamento soci e per il pagamento, da parte del legale rappresentante, di un debito della società per euro 48.601,29. I ricorrenti censuravano la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l’azione sociale di responsabilità per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e aveva escluso il danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2495 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’azione sociale in ragione della cancellazione della società, nonostante asserite irregolarità nella liquidazione e la pretesa di far valere la cancellazione della cancellazione; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 2493 c.c. per il decorso del termine per i reclami contro il bilancio finale di liquidazione dal mero deposito e non dalla comunicazione; 3) violazione dell’art. 2495, comma 2, c.c. per omessa considerazione del fatto che la domanda risarcitoria fosse proposta anche contro la convenuta nella qualità di liquidatore e non solo di amministratrice; 4) invocazione del prospective overruling per neutralizzare gli effetti di un mutamento giurisprudenziale sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e la perdita della legittimazione sostanziale e processuale, senza che rilevino le irregolarità del procedimento di liquidazione, salvo il caso, qui non dimostrato, di rimozione della cancellazione per prova della perdurante operatività della società. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, richiamando il precedente già ritenuto manifestamente infondato quanto alla decorrenza del termine ex art. 2493 c.c. e alla compatibilità della disciplina con gli artt. 3 e 24 Cost. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nella sostanza, denunciava un’omessa pronuncia ma senza dedurla correttamente ex art. 112 c.p.c. e senza riportare con precisione la domanda asseritamente non esaminata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il prospective overruling opera solo per mutamenti giurisprudenziali su norme processuali e non è invocabile per mutamenti interpretativi di norme sostanziali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la conseguente perdita della legittimazione sostanziale e processuale; le irregolarità della liquidazione non bastano a superare tale effetto, salvo prova della perdurante esistenza/operatività della società e rimozione della cancellazione.

  • art. 2493 c.c.

    Il termine per proporre reclami contro il bilancio finale di liquidazione decorre dal deposito e non dalla comunicazione del deposito; la disciplina è ritenuta non irragionevole e compatibile con il diritto di difesa.

  • art. 2476, sesto comma, c.c.

    La pretesa risarcitoria personale richiede l’allegazione di un danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori; nel caso, tale nesso è stato escluso dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia deve essere prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e corredata dalla puntuale riproduzione della domanda asseritamente non esaminata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata solo quale base del deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    È riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina tra tipi societari è ritenuta giustificata dalla loro differente struttura.

  • art. 24 Cost.

    La previsione del termine dalla data di deposito del bilancio finale di liquidazione non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa del socio, che dispone di un tempo sufficiente per conoscere l’atto e agire.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente e fa venir meno la sua legittimazione sostanziale e processuale; per superare tale effetto non basta allegare irregolarità della liquidazione, ma occorre una prova specifica della continuazione dell’attività sociale e della necessità di rimuovere la cancellazione.
  • La deduzione di una domanda non esaminata dal giudice di merito deve essere veicolata come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e deve essere supportata dalla riproduzione puntuale del petitum e della causa petendi, così da consentire il controllo di ammissibilità e fondatezza.
  • Il prospective overruling è un rimedio eccezionale destinato a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza in materia processuale; non è utilizzabile per mutamenti interpretativi concernenti norme sostanziali.
  • In tema di reclami contro il bilancio finale di liquidazione, il termine decorre dal deposito dell’atto e non dalla sua comunicazione, essendo comunque assicurata al socio una tutela effettiva entro un termine ritenuto congruo.
  • L’azione risarcitoria contro amministratori, anche se proposta in via personale o dal socio, richiede la prova di un danno direttamente e causalmente ricollegabile alla condotta contestata, non essendo sufficiente un pregiudizio solo mediato o riflesso.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriRecesso del socioGiudicato
RamiSocietarioProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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