Cassazione Penale, Sentenza n. 40445/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sanzione disciplinare (esclusione per cinque giorni dalle attività comuni) per avere colluttato con altro detenuto. Denunce: (1) nullità del procedimento disciplinare per contestazione dell'addebito in assenza del Comandante di reparto (presenza solo del Responsabile dell'Ufficio di Comando senza delega formale) e per omessa indicazione, nella sanzione notificata, dei nomi dei componenti del consiglio di disciplina (pretesa lesione del diritto di difesa); (2) carenza di motivazione della sanzione disciplinare in violazione dell'art. 38 Ord. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto: la censura sulla contestazione in assenza del Comandante di reparto è stata sollevata per la prima volta in cassazione e, inoltre, manifestamente infondata perché è ammesso che un operatore delegato compia la contestazione; la mancata indicazione dei componenti del consiglio di disciplina non comporta nullità né diritto alla comunicazione nella fase disciplinare e la relativa eccezione non è stata dedotta tempestivamente davanti al consiglio; il motivo sulla carenza di motivazione è inammissibile perché questione nuova non sollevata nel reclamo al Magistrato di sorveglianza. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69, comma 6 lett. b) Ord. pen. (legge n. 354/1975)
«le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa»
L'impugnazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza riguarda il rispetto delle condizioni formali e procedurali del potere disciplinare, non il merito materiale dell'infrazione
art. 81 Reg. pen. (d.P.R. n. 230/2000)
Prevede la contestazione dell'addebito in presenza del Comandante di reparto e la convocazione davanti al consiglio di disciplina; tuttavia la contestazione può essere materialmente compiuta da personale delegato dal direttore
art. 38 Ord. pen. (legge n. 354/1975)
Richiede che la decisione disciplinare sia motivata; tuttavia la mancata deduzione della carenza motivazionale nel reclamo rende la questione inammissibile in sede successiva
art. 40 Ord. pen. (legge n. 354/1975)
Indica le professionalità che compongono il consiglio di disciplina; la composizione è regolata dalla legge ma non è prevista la comunicazione obbligatoria dei nomi ai fini della validità della procedura
art. 182, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Le nullità devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata prima dell'atto processuale cui si riferiscono; la mancata eccezione comporta perdita del vizio
art. 14-ter Ord. pen.
Regola la procedura di reclamo avverso provvedimenti disciplinari e delimita la cognizione del giudice del reclamo agli aspetti procedurali e di costituzione dell'organo
Principio giurisprudenziale (richiamato)
La revisione giurisdizionale dei provvedimenti disciplinari è limitata al controllo delle condizioni formali e procedurali previste dalla legge, senza sindacare il merito della valutazione amministrativa
Massime di principio
- Le censure sui vizi formali del procedimento disciplinare devono essere sollevate tempestivamente nella fase amministrativa o nel reclamo al Magistrato di sorveglianza; se non dedotte, sono inammissibili nelle fasi successive
- La contestazione dell'addebito può essere materialmente compiuta da un operatore delegato dal direttore: l'assenza fisica del Comandante di reparto non determina automaticamente nullità se è avvenuta una contestazione regolare
- Non è prevista l'obbligazione di comunicare al detenuto i nomi dei componenti del consiglio di disciplina; la composizione dell'organo è disciplinata dalla legge e può essere impugnata nei limiti previsti, ma la mancata indicazione dei nomi non costituisce di per sé vizio rilevante se non tempestivamente dedotto
- Il controllo giurisdizionale sul procedimento disciplinare è limitato alla verifica delle condizioni di esercizio del potere disciplinare e delle garanzie procedurali (art. 69, comma 6 lett. b)): non si entra nel merito valutativo dell'addebito disciplinare
- Presentare impugnazioni nuove in cassazione su questioni non discusse nei gradi precedenti espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) per impugnazioni ritenute irrituali o infondate
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