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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20326/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) l'erronea applicazione dell'art. 385 c.p. e un vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del dolo o, quantomeno, la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, poiché l'allontanamento dall'abitazione sarebbe stato di brevissima durata e dovuto a circostanze contingenti; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'incensuratezza e la confessione resa in interrogatorio; 3) il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che dagli elementi indicati sarebbe dovuta emergere una prognosi favorevole sulla futura commissione di reati. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ricostruito in fatto l'allontanamento e la condotta successiva dell'imputato, ritenendo così integrato il dolo del reato e insussistenti elementi per attenuanti generiche e sospensione condizionale; inoltre ha osservato che la particolare tenuità del fatto non era stata richiesta in appello e che, comunque, mal si conciliava con il giudizio di gravità del fatto espresso dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la condanna per evasione su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità: l'imputato, dopo circa un'ora e mezza dalla segnalazione del suo allontanamento, era stato individuato mentre tentava di sottrarsi al controllo, accelerando il passo, ed era stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Tale ricostruzione escludeva di poter negare il dolo generico del reato. La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, per mancanza di elementi idonei. Quanto alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la Corte ha rilevato che la questione non era stata proposta in appello e che, in ogni caso, l'istituto era incompatibile con il giudizio di oggettiva gravità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Integra il reato di evasione il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si allontani senza autorizzazione; il dolo è generico e può essere desunto da elementi fattuali incompatibili con una mera assenza involontaria o occasionale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta risulti connotata da oggettiva gravità; inoltre, la questione non può essere valorizzata in cassazione se non proposta nei gradi di merito, nel caso esaminato in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi specificamente valorizzabili dal giudice di merito; la mera incensuratezza e la confessione non impongono il beneficio se la motivazione esclude tali presupposti.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; il beneficio può essere negato quando il giudice di merito escluda elementi idonei a fondare tale previsione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per il reato di evasione dagli arresti domiciliari è sufficiente il dolo generico, desumibile da circostanze fattuali incompatibili con una mera condotta involontaria o con un allontanamento privo di consapevolezza.
  • La valutazione della prova e l'accertamento della condotta concreta compiuti dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e completa.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo; inoltre, la relativa questione deve essere devoluta tempestivamente nei gradi di merito.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è rimesso al giudice di merito, il quale può negarle con motivazione non manifestamente illogica quando ritenga insussistenti elementi favorevoli sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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