Cassazione Penale, Sentenza n. 4181/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 16/02/2018 che aveva dichiarato l\'estinzione per prescrizione del reato di truffa (capo A) e aveva confermato la condanna per tentata estorsione e le statuizioni civili. I motivi di censura principali sono: nullità per omessa motivazione riguardo alla richiesta di rinnovazione del dibattimento e all\'escussione dei testi della difesa (Parisi Mauro, Rea Danilo, Apache Claudia); mancata acquisizione o escussione di Bocca Ezio e disomogeneità nella valutazione delle prove (minacce); errata qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa sarebbe violenza privata (art.610 c.p.) e non tentata estorsione; mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante precedenti datati e una sentenza di assoluzione in altro giudizio; vizio di motivazione circa la recidiva; infine censura della qualificazione del reato di truffa per mancanza del dolo iniziale e per non avere considerato la diversa entità dei crediti pagati e non pagati e le condotte di affidamento delle parti offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: l\'ordinanza con cui era stata revocata l\'ammissione di prove testimoniali era stata sanata per mancata immediata eccezione e che, comunque, il ricorrente non aveva mai specificato il carattere decisivo delle prove non assunte, come richiesto dall\'art.581 c.p.p.; sul merito, le corti di merito avevano documentato che il teste Van Wortenghen aveva riferito di aver udito direttamente le minacce, rendendo irrilevante l\'escussione di Bocca Ezio; la qualificazione come tentata estorsione era coerente con le risultanze processuali (finalità di far rinunciare le vittime ai crediti), quindi la censura per violenza privata era generica e infondata; la mancata concessione delle attenuanti generiche era adeguatamente motivata dalla presenza di precedenti penali significativi e dall\'assenza di elementi in positivo offerti dalla difesa per giustificare la mitigazione; la recidiva era congruamente motivata; infine la sussistenza degli artifici e raggiri tipici della truffa ("avvolgimento psichico", pagamenti iniziali, esibizione di beni, rassicurazioni) era correttamente valutata dalla Corte d\'appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La revoca dell\'ammissione di prove testimoniali può configurare una nullità di regime intermedio ma tale nullità si considera sanata se la parte presente non ha proposto l\'eccezione immediatamente dopo l\'atto, con conseguente impedimento al controllo in cassazione se l\'eccezione non è stata tempestivamente sollevata.
art. 182 cod. proc. pen.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La disciplina della sanatoria delle nullità di ordine generale richiede l\'eccezione immediata; la mancata eccezione determina la perdita della rilevanza della nullità.
art. 181 cod. proc. pen.
art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
Se la nullità è di tal natura da richiedere impugnazione nella sentenza di primo grado, la parte non può rimediare tramite istanze successive; qui la Corte osserva che la parte non ha impugnato l\'ordinanza ma ha chiesto la rinnovazione in appello.
art. 603 cod. proc. pen.
La richiesta di rinnovazione dell\'istruttoria dibattimentale in appello non sostituisce l\'impugnazione dell\'ordinanza sulla revoca delle prove se quest\'ultima non è stata tempestivamente contestata.
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorrente in cassazione deve specificare il livello di decisività delle prove testimoniali revocate; l\'assenza di tale specificazione comporta l\'inammissibilità dell\'atto di impugnazione su quel punto.
art. 578 cod. proc. pen.
Consente alla corte d\'appello di decidere sulle prove e sulle imputazioni in secondo grado; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d\'appello abbia correttamente applicato questa norma nella valutazione delle prove e nell\'attribuzione dell\'imputazione.
art. 610 cod. pen.
Norma che disciplina la violenza privata; la Corte ha ritenuto che i fatti, come provati, fossero invece diretti a costringere le vittime a rinunciare ai crediti e quindi integrassero tentata estorsione e non violenza privata.
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma la Corte, dichiarando l\'inammissibilità del ricorso, ha condannato la parte privata al pagamento delle spese e, ravvisandosi profili di colpa nella propositura del ricorso, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell\'ammissione di prove testimoniali è soggetta a sanatoria se la parte non eccepisce immediatamente; per contestarla in cassazione occorre che il ricorrente abbia previamente indicato il carattere decisivo delle prove non assunte.
- Il giudizio di merito sulla sussistenza di minacce o altri fatti tipici resta difficilmente sindacabile in Cassazione se le decisioni di fatto delle corti di merito sono supportate da dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili.
- Per ottenere le attenuanti generiche spetta al difensore fornire elementi positivi che giustifichino la mitigazione; la mera anzianità dei precedenti o il tempo trascorso non sono di per sé sufficienti.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. tentata estorsione vs violenza privata) dipende dagli elementi strutturali dimostrati: finalità di estorsione, strumenti usati e condotte poste in essere; una censura generica senza confronto puntuale con la motivazione di merito è destinata a fallire.
- Chi impugna in cassazione decisioni che hanno escluso o revocato prove ha l\'onere di specificare come le prove omesse avrebbero modificato il giudizio, secondo il principio di specificità previsto dall\'art.581 c.p.p.
- La Corte di Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende se riscontra responsabilità o colpa nella propositura di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili.
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