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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06524/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti del debitore esecutato e della terza pignorata. Dopo dichiarazione negativa del terzo e contestazioni del creditore, venne instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, definito in primo grado con rigetto della domanda del creditore. La corte d'appello riformò la decisione e dichiarò la terza pignorata debitrice del debitore esecutato per euro 15.000, ritenendo provata l'esistenza di canoni non versati di un affitto d'azienda sulla base di una dichiarazione confessoria resa stragiudizialmente a un terzo e riferita in testimonianza. In cassazione la terza pignorata dedusse: 1) l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) la nullità degli atti introduttivi e comunque l'erronea valutazione della pretesa ricognizione di debito, sostenendo che si trattasse di dichiarazione de relato e in forma verbale, inidonea a provare il credito; 3) la mancata considerazione di prove documentali dei fatti estintivi del credito. Gli intimati non svolsero difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità/autosufficienza del ricorso, poiché la ricorrente non ha riportato il contenuto dell'atto di appello né spiegato concretamente perché fosse erronea la pronuncia di ammissibilità. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, per mancata adeguata descrizione degli atti e per la mancata deduzione delle eventuali censure in appello, e in parte infondato, perché la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa a un terzo e introdotta nel processo tramite testimonianza è prova liberamente apprezzabile dal giudice e la sua portata è valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché diretto a ottenere un nuovo esame delle prove documentali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese per l'assenza di difese degli intimati ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per contestare in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve indicare concretamente le ragioni dell'errore e trascrivere, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell'atto di appello.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità/autosufficienza, con chiara indicazione delle censure e dei documenti/atti rilevanti, non potendo limitarsi a generici rinvii.

  • art. 548 c.p.c.

    Nella disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la Corte ha ritenuto non decisivi i rilievi generici sulla forma degli atti introduttivi e ha valorizzato la prova della dichiarazione confessoria stragiudiziale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare l'apprezzamento di merito non sono scrutinabili come vizi di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Rileva per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione dell'errore del giudice di merito sull'ammissibilità dell'appello richiede un ricorso autosufficiente: occorre indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto di gravame e spiegare perché la declaratoria di inammissibilità sarebbe erronea.
  • La prova della confessione stragiudiziale resa a un terzo, quando introdotta nel processo mediante testimonianza, è liberamente apprezzabile dal giudice di merito e può costituire fonte esclusiva del convincimento.
  • La qualificazione della portata di una dichiarazione confessoria e la selezione delle prove più persuasive appartengono al merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti stretti del controllo di legittimità.
  • Le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Rilievi su vizi degli atti introduttivi del giudizio di primo grado devono essere specificamente allegati e, se del caso, riproposti nei gradi di merito secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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