Cassazione Penale, Sentenza n. 25216/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile (concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali, pena: 5 anni di reclusione e C 1.200,00 di multa) sulla base di presunte "nuove" dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da Francesco Coratella, testimone presente all'interno dell'immobile ove si trovavano le persone offese. La difesa ha sostenuto che tali dichiarazioni costituivano novum capace di far emergere incongruenze nella ricostruzione dei fatti e, quindi, di giustificare la revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha confermato che la Corte di Appello di Campobasso aveva correttamente valutato l'insussistenza del requisito di novità e l'inidoneità delle dichiarazioni del Coratella a scardinare il giudicato. I motivi sono stati ritenuti insufficienti poiché il presunto nuovo apporto probatorio non era né decisivo né persuasivo alla luce del complesso probatorio già acquisito (il Coratella avrebbe assistito solo a una parte degli eventi e non poteva escludersi che l'odierno ricorrente si fosse unito in un secondo momento agli altri due soggetti; le persone offese avevano affermato la presenza di tre assalitori). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiede che la prova invocata per la revisione sia "nuova" e idonea a mettere in discussione il giudicato; in sede di verifica preliminare di ammissibilità si valuta la novità, l'affidabilità, la persuasività e la congruenza della prova nel contesto delle prove già acquisite
art. 631 cod. proc. pen.
Stabilisce che ai fini di ammissibilità della revisione occorre valutare se gli elementi indicati siano idonei a condurre al proscioglimento, richiedendo un giudizio prognostico astratto senza invadere il merito del giudizio rescissorio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di condanna alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per liquidare euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013 (dep. 03/02/2014)
Conferma che l'ordinamento non può permettere che il giudicato sia rimesso in gioco automaticamente da dichiarazioni sospette; occorre che la nuova prova sia effettivamente idonea a demolire il giudicato
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 (dep. 29/09/2017)
Anche prove formalmente nuove possono essere inidonee 'ictu oculi' a determinare un effetto demolitorio del giudicato
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012 (dep. 12/09/2012, Conti Mica)
La valutazione preliminare deve riguardare affidabilità, persuasività e congruenza della nuova prova nel contesto probatorio e compararla realisticamente con le prove già esaminate
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000 (dep. 16/05/2000, Benedetto G)
Ai fini dell'ammissibilità è richiesto un giudizio prognostico di idoneità degli elementi a influire sull'esito della revisione, da svolgere in astratto senza invadere il merito
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di una richiesta di revisione fondata su nuove dichiarazioni testimoniali occorre che tali dichiarazioni siano effettivamente 'nuove' rispetto al processo e non semplicemente una diversa lettura degli elementi già in atti.
- Il giudice dell'ammissibilità può procedere a un esame preliminare della persuasività e della congruenza del novum nel contesto del già acquisito, senza svolgere il pieno giudizio di merito; se il novum è manifestamente inidoneo, la richiesta può essere respinta de plano.
- La valutazione dell'idoneità del novum è prognostica e astratta: si valuta se, in linea di principio, la nuova prova potrebbe condurre al proscioglimento, senza entrare nel contraddittorio completo.
- Dichiarazioni di testimoni che hanno assistito solo a parte dei fatti, o che non smentiscono in modo chiaro la ricostruzione originaria, hanno scarsa probabilità di fondare una revisione.
- Una semplice ricostruzione alternativa proposta dalla difesa non è sufficiente: è necessario dimostrare che la nuova prova abbia concretezza, affidabilità e forza demolitoria rispetto al giudicato.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata attentamente l'effettiva novità e rilevanza della prova prima di proporre istanze di revisione.
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