Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16085/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due capi: (A) furto qualificato ex art. 624-bis c.p., censurando l'erronea qualificazione del luogo di consumazione del reato (area adibita ad uffici amministrativi di una casa di riposo) come "privata dimora"; (B) porto ingiustificato di coltello, deducendo che per le modeste dimensioni del coltello e la direzionalità della condotta (rivolta verso se stesso) sarebbe applicabile la fattispecie attenuata/il fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria. Infine censura il trattamento sanzionatorio che si sarebbe fondato unicamente sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (e con esso assorbito il terzo) per avere la Corte territoriale omesso una valutazione concreta e motivata delle caratteristiche che qualificano un luogo come "privata dimora" (riservatezza, non accessibilità a terzi senza consenso, durata del rapporto tra luogo e persona). Ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato le modalità del fatto e le dimensioni dello strumento, né ha considerato correttamente i riflessi sul riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 4 legge 110/1975. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il concetto di "privata dimora" non si limita all'abitazione ma comprende luoghi che, per riservatezza, non accessibilità a terzi e durata del rapporto con la persona, svolgono funzioni analoga alla dimora; la qualificazione richiede una valutazione concreta delle caratteristiche del luogo (utilizzazione per manifestazioni di vita privata, durata apprezzabile, non accessibilità senza consenso).

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Il rimedio del "fatto di lieve entità" (comma terzo) può applicarsi anche alle armi improprie del comma 2; tuttavia l'applicazione può essere esclusa dal giudizio negativo sulla personalità del reo o dalle modalità del fatto. Pertanto dimensioni dello strumento, modalità d'uso e finalità della condotta devono essere valutate concretamente per riconoscere o meno l'attenuazione.

Massime di principio

  • Per qualificare un luogo come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. occorre una valutazione fattuale e motivata: verificare riservatezza, accessibilità a terzi senza consenso e durata del rapporto tra luogo e persona; non è sufficiente l'affermazione astratta che il luogo è inibito agli estranei.
  • Luoghi collettivi o aree accessibili a un numero indeterminato di persone (sale d'attesa, uffici comuni, sale riunioni) difficilmente sono "private dimore" se non emergono elementi concreti di riservatezza e chiusura.
  • Nel giudizio su armi improprie (legge 110/1975) la semplice modesta dimensione dello strumento non è automaticamente risolutiva: il giudice deve valutare anche la direzionalità della condotta, il pericolo effettivo per terzi e la personalità del reo per decidere sull'applicabilità del fatto di lieve entità.
  • La motivazione della sentenza deve entrare nel merito delle circostanze specifiche (caratteristiche del luogo, modalità del fatto, precedenti personali) e non limitarsi a formule generiche: la mancata valutazione concreta è motivo di annullamento e rinvio.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica del luogo o sulla riconducibilità a fattispecie attenuate, il rimedio corretto è il rinvio per nuovo giudizio con indicazioni a valutare specificamente gli elementi di fatto richiesti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.