Sentenza del 08/06/2015 n. 3202 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Irreperibilità del destinatario - Notifica della cartella esattoriale - Applicazione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. - Nullità della notificazione in assenza di una sola delle formalità prescritte. Onere della prova della notifica a carico dell'Agente della Riscossione - Inesistenza della cartella esattoriale in mancanza di prova dell'avvenuta notificazione - Inidoneità del ruolo a produrre effetti giuridici in assenza della notifica della cartella esattoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. In assenza della prova della regolare notificazione delle cartelle, queste sono state considerate inesistenti o comunque prive di efficacia nei confronti del destinatario. Il ruolo non può autonomamente produrre effetti giuridici, né fondare validamente la riscossione, se non risulta notificata la relativa cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’irregolarità o l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali per irreperibilità del destinatario. In tali casi devono essere eseguite tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. e dall’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973: deposito della copia dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La mancata esecuzione, o la mancata attestazione nella relata, anche di una sola formalità comporta la nullità della notificazione. L’Agente della Riscossione deve provare l’effettiva, rituale e tempestiva notificazione, poiché il ruolo, prima della notifica della cartella, è un atto interno dell’Amministrazione privo di efficacia giuridica nei confronti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973
Nei casi di irreperibilità del destinatario devono essere adempiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Quando il destinatario è irreperibile, la notificazione della cartella richiede il rispetto di tutte le formalità previste per la notificazione ex art. 140 c.p.c. L’omissione anche di una sola formalità rende nulla la notificazione.
Art. 140 c.p.c.
Deposito della copia dell'atto nella casa comunale; affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda; notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La procedura di notificazione per irreperibilità relativa è composta da adempimenti necessari e cumulativi. La relata deve attestare il loro effettivo compimento.
Massime di principio
- In una controversia sulla riscossione, l’Agente della Riscossione deve dimostrare non solo l’esistenza del ruolo, ma anche la regolare e tempestiva notificazione della cartella al contribuente.
- Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa è necessario verificare la presenza di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.; l’assenza di uno solo può determinare la nullità della notificazione.
- Il ruolo, considerato isolatamente, è un atto interno dell’Amministrazione e non è sufficiente a rendere conoscibile o esigibile il debito verso il contribuente.
- La relata di notifica e la documentazione relativa al deposito e alla raccomandata informativa sono essenziali per provare la correttezza della procedura.
- Se l’Amministrazione non prova la notificazione della cartella, gli atti successivi della riscossione possono risultare privi di valido presupposto, ferma restando la necessità di valutare le specifiche circostanze e gli eventuali effetti sananti previsti dalla legge.
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