Sentenza del 07/07/2017 n. 2217 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012. Il contribuente aveva calcolato l'imposta sulla rendita catastale provvisoria da lui proposta tramite procedura Docfa, pari a euro 383,47. Successivamente, l'Agenzia del territorio aveva rettificato il classamento dell'immobile, modificando categoria, classe e consistenza e determinando una rendita catastale definitiva di euro 506,13. Il Comune ha quindi richiesto la differenza d'imposta sulla base della rendita rettificata. La questione principale riguardava la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alla rettifica della rendita catastale anche quando essa deriva dal nuovo accatastamento dell'immobile e non da una variazione materiale successiva.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso del contribuente. È stato riconosciuto che la rettifica della rendita proposta tramite Docfa può produrre effetti retroattivi, senza distinzione tra nuovo accatastamento e variazioni strutturali di immobili già censiti, purché effettuata entro il termine annuale previsto dalla normativa richiamata. Il Comune può quindi recuperare la differenza di IMU calcolata sulla rendita definitiva di euro 506,13. Non sono invece dovuti interessi per il periodo di ritardo nella rettifica, poiché tale ritardo è imputabile all'Agenzia del territorio e non al contribuente. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 74, comma 1, legge n. 342/2000
atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati
La disposizione è stata interpretata nel senso che la rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia del territorio può avere efficacia retroattiva e si applica sia agli immobili accatastati ex novo sia a quelli interessati da variazioni strutturali, senza una limitazione ai soli errori materiali o di calcolo.
Art. 1, decreto ministeriale n. 704/1994
Il termine annuale previsto per la rettifica della rendita proposta tramite procedura Docfa non determina, secondo la decisione, una decadenza dell'Amministrazione in caso di tardivo intervento; la rettifica può quindi conservare efficacia retroattiva, fermo restando il divieto di applicare interessi per il ritardo imputabile all'Agenzia.
Art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992
Le doglianze relative alla carenza formale della sentenza, concernenti l'esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti, sono state ritenute assorbite perché relative a violazioni meramente formali.
Massime di principio
- Quando una rendita catastale proposta dal contribuente tramite Docfa viene successivamente rettificata dall'Agenzia del territorio, la rendita definitiva può essere utilizzata per ricalcolare retroattivamente i tributi locali relativi ai periodi interessati.
- La retroattività non è limitata ai casi di semplice correzione di errori materiali o di variazioni strutturali di un immobile già censito, ma può riguardare anche il primo accatastamento di una nuova unità immobiliare.
- Il Comune può richiedere la maggiore imposta derivante dalla rendita catastale rettificata, anche se il contribuente aveva correttamente utilizzato la rendita provvisoria da lui proposta.
- Gli interessi non dovrebbero essere applicati per il periodo in cui la rendita è rimasta provvisoria a causa del ritardo dell'Agenzia del territorio nella rettifica, poiché tale ritardo non è imputabile al contribuente.
- La possibilità di recuperare la maggiore imposta dipende comunque dall'effettiva validità della rettifica catastale e dal rispetto dei termini applicabili all'accertamento del tributo.
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