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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28525/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spiaggi: deduceva errata qualificazione del fatto, sostenendo che le condotte dovessero essere derubricate da furto ad appropriazione indebita perché, in qualità di cuoco, avrebbe avuto autorizzazione ad accedere alle celle frigorifere e autonoma disponibilità degli alimenti; chiedeva inoltre di valutare testimonianze che avrebbero provato tale autorizzazione, eccepiva travisamento di intercettazione e la prescrizione. Iazzetta: censurava la motivazione della Corte d'appello su più punti: mancata e insufficiente valutazione della prova relativa all'esistenza di una convenzione per consegne di scarti alimentari all'ENPA (prodotta una convenzione 2011), omissione di risposta su specifiche contestazioni relative a consegne legittime (es. episodio del 15/11/2013 ore 12:52), valutazione congetturale del contenuto dei sacchi trasportati il 20, 21 e 25 novembre 2013 e travisamento di testimonianze e video rilevanti per la difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Spiaggi inammissibile e ne ha confermato la condanna per furto aggravato, condannandolo inoltre al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha respinto l'eccezione di prescrizione e rigettato le doglianze relative a valutazione delle prove e all'intercettazione. Per Iazzetta la Corte ha accolto il ricorso, rilevando gravi vizi di motivazione della sentenza impugnata (mancata valutazione specifica della convenzione ENPA del 2011, omissione di risposta sulle circostanze del fatto del 15/11/2013 e sulle prove circa il contenuto dei sacchi), e ha annullato la sentenza nei suoi confronti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame con pieni poteri di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha interpretato che non ricorrono i presupposti di possesso penalistico autonomo per il cuoco che agisce nell'ambito delle proprie mansioni, quindi non è configurabile l'appropriazione indebita per fatti commessi nell'esercizio del ruolo di cuoco.

  • art. 624 cod. pen.

    norma sul furto; la Corte ha ritenuto che la condotta degli imputati vada inquadrata come furto quando manca l'autonoma disponibilità (possesso penalistico) del bene affidato per finalità lavorative.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    limita l'oggetto del gravame in cassazione; la Corte ricorda che non è consentita alla Cassazione una rivalutazione dei fatti e delle prove che sostituisca la valutazione del giudice di merito, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disposizione sulle spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare Spiaggi al pagamento delle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    richiamata per il principio che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito in assenza dei presupposti di legge.

  • legge n. 103/2017 (modifica art. 616 c.p.p.)

    legge n. 103 del 23 giugno 2017

    richiamata in relazione alla nuova disciplina delle sanzioni per i ricorsi inammissibili, usata quale base per la condanna pecuniaria a carico del ricorrente Spiaggi.

Massime di principio

  • La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende essenzialmente dall'esistenza del possesso penalistico: il semplice uso o la disponibilità funzionale al ruolo lavorativo non equivale all'autonoma disponibilità della cosa; l'appropriazione di beni affidati per lo svolgimento di mansioni è, di regola, furto.
  • Nei rapporti di lavoro, l'accesso e l'utilizzo di beni necessari per la prestazione non conferiscono automaticamente la disponibilità 'in senso penalistico'; per ottenere una derubricazione serve prova di facoltà specifiche e autonome concesse dal datore di lavoro.
  • In Cassazione sono precluse le richieste di 'rivalutazione' delle prove e dei fatti, salvo che il ricorrente non abbia dedotto vizi di legittimità rilevabili a norma di legge; i rilievi meramente probatori o alternative ricostruzioni non fondano l'annullamento.
  • Il giudice di merito deve rispondere in modo specifico e motivato alle censure principali sollevate in appello (es. esistenza di convenzioni o prassi operative); omissioni o massività nella risposta motivazionale possono determinare l'annullamento con rinvio.
  • La correttezza del calcolo della prescrizione richiede valutazione delle diverse fattispecie e dei termini applicabili; per reati continuati o plurimi con termini maggiori la prescrizione può non essere maturata nonostante sospensioni.
  • Ricorrere in cassazione senza aver tempestivamente argomentato in appello su questioni di fatto o qualificazione giuridica può portare a inammissibilità del ricorso e a sanzioni economiche a carico del ricorrente.

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