Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2016 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Mancata attestazione di conformità - Accertamento dell'effettiva difformità da parte della Commissione - Mancata costituzione dell'appellato - Inammissibilità dell'appello - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello. Secondo il principio applicato, in assenza di costituzione dell'appellato non è possibile verificare l'effettiva conformità degli atti e, se si esaminasse comunque l'impugnazione, la formalità dell'attestazione perderebbe la sua funzione di garanzia. L'inammissibilità del ricorso originario è quindi rimasta ferma.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso tributario era stato consegnato o spedito all'Ufficio senza attestazione di conformità tra la copia notificata e l'originale depositato presso la Commissione. In linea generale, tale irregolarità può determinare l'inammissibilità solo se eccepita dal resistente e se il giudice accerta concretamente la difformità tra gli atti. Tuttavia, nel caso esaminato, l'Ufficio non si era costituito in primo grado; mancava quindi la possibilità concreta di verificare e contestare la difformità tra la copia notificata e quella depositata. Il contribuente ha impugnato la pronuncia di inammissibilità, ma anche in appello l'appellato è rimasto contumace.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.lgs. 546/1992

    Disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e il deposito del ricorso, rilevando ai fini della corrispondenza tra l'atto notificato e quello depositato.

  • Art. 23 del d.lgs. 546/1992

    Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente; la mancata costituzione dell'Ufficio impedisce, nel caso concreto, di verificare e contestare l'eventuale difformità degli atti.

  • Art. 53 del d.lgs. 546/1992

    Regola l'appello nel processo tributario e consente di applicare la sanzione di inammissibilità quando l'impugnazione non può superare i requisiti processuali necessari.

  • Cassazione n. 4615/2008

    Richiamata quale precedente sul rilievo della mancata attestazione di conformità e sulla necessità di verificare l'effettiva difformità dell'atto.

  • Cassazione n. 14389/2010

    Richiamata quale precedente a sostegno della funzione sostanziale della verifica di conformità e delle conseguenze processuali della sua impossibilità.

Massime di principio

  • La mancata attestazione di conformità non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorrono, di regola, un'eccezione della parte resistente e l'accertamento concreto della difformità tra la copia notificata e quella depositata.
  • La costituzione della parte resistente è essenziale per consentire il confronto tra gli atti; se il resistente resta contumace, l'impossibilità di verificare la conformità può impedire all'impugnazione di superare la declaratoria di inammissibilità.
  • Le formalità processuali relative alla conformità degli atti non sono meramente burocratiche: servono a garantire l'identità del documento notificato e di quello sottoposto al giudice.
  • Per evitare rischi, il ricorrente deve depositare una copia conforme dell'atto notificato e conservare la documentazione che dimostri l'identità tra gli atti, anche quando la controparte non si costituisce.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.