Sentenza del 09/02/2016 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata attestazione di conformità - Accertamento dell'effettiva difformità da parte della Commissione - Mancata costituzione dell'appellato - Inammissibilità dell'appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello. Secondo il principio applicato, in assenza di costituzione dell'appellato non è possibile verificare l'effettiva conformità degli atti e, se si esaminasse comunque l'impugnazione, la formalità dell'attestazione perderebbe la sua funzione di garanzia. L'inammissibilità del ricorso originario è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso tributario era stato consegnato o spedito all'Ufficio senza attestazione di conformità tra la copia notificata e l'originale depositato presso la Commissione. In linea generale, tale irregolarità può determinare l'inammissibilità solo se eccepita dal resistente e se il giudice accerta concretamente la difformità tra gli atti. Tuttavia, nel caso esaminato, l'Ufficio non si era costituito in primo grado; mancava quindi la possibilità concreta di verificare e contestare la difformità tra la copia notificata e quella depositata. Il contribuente ha impugnato la pronuncia di inammissibilità, ma anche in appello l'appellato è rimasto contumace.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e il deposito del ricorso, rilevando ai fini della corrispondenza tra l'atto notificato e quello depositato.
Art. 23 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente; la mancata costituzione dell'Ufficio impedisce, nel caso concreto, di verificare e contestare l'eventuale difformità degli atti.
Art. 53 del d.lgs. 546/1992
Regola l'appello nel processo tributario e consente di applicare la sanzione di inammissibilità quando l'impugnazione non può superare i requisiti processuali necessari.
Cassazione n. 4615/2008
Richiamata quale precedente sul rilievo della mancata attestazione di conformità e sulla necessità di verificare l'effettiva difformità dell'atto.
Cassazione n. 14389/2010
Richiamata quale precedente a sostegno della funzione sostanziale della verifica di conformità e delle conseguenze processuali della sua impossibilità.
Massime di principio
- La mancata attestazione di conformità non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorrono, di regola, un'eccezione della parte resistente e l'accertamento concreto della difformità tra la copia notificata e quella depositata.
- La costituzione della parte resistente è essenziale per consentire il confronto tra gli atti; se il resistente resta contumace, l'impossibilità di verificare la conformità può impedire all'impugnazione di superare la declaratoria di inammissibilità.
- Le formalità processuali relative alla conformità degli atti non sono meramente burocratiche: servono a garantire l'identità del documento notificato e di quello sottoposto al giudice.
- Per evitare rischi, il ricorrente deve depositare una copia conforme dell'atto notificato e conservare la documentazione che dimostri l'identità tra gli atti, anche quando la controparte non si costituisce.
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