Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40491/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81, comma particolare, c.p. e 5 del d.lgs. n. 74/2000 (evasione fiscale) inflitta dal Tribunale di Pescara. I motivi di ricorso denunciavano: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la condanna si fondava unicamente sulle dichiarazioni degli appartenenti al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza senza adeguata valutazione delle doglianze di appello e senza individuare la ripartizione delle somme evase per ciascuna società; 2) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale collaborativo e le dichiarazioni rese sull'organizzazione delle società e sui movimenti bancari.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione di merito fosse non viziata: il Tribunale e la Corte d'appello avevano correttamente quantificato il reddito imponibile in funzione delle rimesse in denaro percepite dal ricorrente da società francesi a lui riferibili e, non essendo stato dimostrato che tali redditi fossero stati dichiarati e tassati in Francia, il reddito è stato assoggettato a tassazione in Italia ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n. 917/1986. Quanto alle attenuanti generiche, è stato ribadito che la loro concessione richiede elementi concreti di segno positivo e che il diniego, motivato con riguardo alla gravità del fatto e alla personalità del reo, è insindacabile in questa sede. In conseguenza dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina il vizio di motivazione come possibile motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ritiene che la motivazione di merito non sia viziata nei termini dedotti.

  • art. 81, comma particolare, cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata nell'imputazione relativa all'evasione fiscale.

  • art. 5, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede il reato di omesso versamento delle imposte; applicata per la condanna per le somme ritenute evase.

  • artt. 2 e 3, DPR n. 917/1986 (TUIR)

    Stabiliscono la base imponibile in capo al residente e l'obbligo di dichiarare i redditi prodotti all'estero; la Corte ha interpretato che la residenza in Italia impone la dichiarazione di tutti i redditi, salvo prova di tassazione all'estero.

  • artt. 165-169, DPR n. 917/1986

    Norme e criteri per evitare la doppia imposizione internazionale; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha invocato o provato l'applicazione di strumenti interni o accordi internazionali che impedissero la tassazione in Italia.

  • art. 62-bis, cod. pen. (modificato dal D.L. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125)

    Dopo la modifica, la semplice incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; è richiesta la presenza di elementi concreti positivi, principio richiamato dalla Corte per giustificare il diniego delle attenuanti.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per l'addebito delle spese e la somma di € 3.000,00.

Massime di principio

  • La residenza fiscale in Italia obbliga il contribuente a dichiarare i redditi prodotti anche all'estero; in assenza di prova che quei redditi siano stati tassati all'estero, l'Amministrazione e il giudice possono assoggettare tali redditi a imposizione in Italia ai sensi del TUIR.
  • Per contestare la quantificazione del reddito imponibile derivante da attività estere è necessario fornire prove concrete e specifiche (ad es. dichiarazioni fiscali estere, documentazione bancaria, atti societari) che dimostrino che i redditi siano stati effettivamente prodotti e tassati altrove o che non siano riconducibili al soggetto residente.
  • La Corte di legittimità non sindaca valutazioni di merito correttamente motivate: se la motivazione territoriale spiega quali elementi siano stati ritenuti preponderanti, la censura per motivazione difettosa è spesso inammissibile.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti positivi e il loro diniego, se adeguatamente motivato sulla base della gravità del fatto e della personalità del reo, è difficilmente rimproverabile in sede di legittimità.
  • La mera contestazione formale della mancata indicazione dell'ammontare riferibile a ciascuna società non è risolutiva se il presupposto impositivo è il reddito personale del residente derivante dall'utilizzo delle società estere; occorre contestare il presupposto stesso o provare l'avvenuta tassazione estera.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.