Sentenza n. 2369/2026 - Milano, Sezione 1
in punto OTTEMPERANZA SENTENZA N. 616-2025 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZ. LAVORO PER RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 616/2025, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 616/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.000,00, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 30 giugno 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà fare ricorso, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni statali.
- In presenza di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario non eseguita dall'Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di dare completa esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e i relativi decreti attuativi.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
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