Sentenza n. 135/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova pratica/orale del corso-concorso per mancato superamento della prova scritta, unitamente agli atti di correzione e valutazione dell'elaborato
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ammessa dopo il superamento della preselezione alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha impugnato l'avviso e gli elenchi che la collocavano tra i candidati non ammessi alla prova pratica, nonché gli atti della Commissione relativi alla predeterminazione dei criteri, alla correzione e alla valutazione dell'elaborato. Con il primo motivo ha dedotto violazione del bando, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e degli artt. 3 e 22 ss. l. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, difetto di motivazione, opacità dell'iter valutativo, illogicità manifesta e disparità di trattamento, lamentando la mancata conoscibilità delle ragioni dell'esclusione, dei criteri e dei verbali. Con il secondo motivo ha denunciato la lesione del diritto di accesso difensivo e della tutela giurisdizionale effettiva, chiedendo l'acquisizione giudiziale degli atti ai sensi dell'art. 64 c.p.a. per poter eventualmente proporre motivi aggiunti. Con il terzo motivo ha censurato il difetto di istruttoria, la possibile superficialità e irragionevolezza della valutazione individuale e i tempi di correzione. Con il quarto motivo ha chiesto la tutela cautelare mediante ammissione con riserva alla prova pratica/orale o, in subordine, lo svolgimento di una sessione suppletiva. In sede cautelare monocratica la ricorrente è stata ammessa con riserva alla prova pratica/orale, che tuttavia non ha superato. Successivamente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e di non avere più interesse alla decisione, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
Il Tribunale non ha dichiarato l'estinzione del giudizio, poiché la rinuncia era stata depositata con memoria non notificata e non risultavano quindi integrati i presupposti formali degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione di rinuncia e il comportamento processuale della Provincia costituissero idonei argomenti di prova, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'accordo tra le parti e dell'accettazione manifestata dalla Provincia in udienza.
Norme richiamate
art. 100 l.p. Trento 5/2006
Costituisce la base normativa provinciale per l'indizione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
art. 12-bis d.P.P. Trento 10-12/Leg./2009
Disciplina regolamentare richiamata per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
artt. 55 e 56 c.p.a.
Disciplinano la domanda cautelare e l'adozione di misure cautelari monocratiche; nel caso concreto la misura monocratica ha consentito l'ammissione con riserva alla prova pratica/orale.
art. 64 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere l'acquisizione giudiziale degli atti necessari alla completa difesa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito l'avviso alle parti della possibile definizione della causa in camera di consiglio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Ha costituito la base per la compensazione integrale delle spese, considerata l'accettazione della Provincia.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Disciplina la rinuncia agli atti e i presupposti formali per la dichiarazione di estinzione; tali presupposti non sono stati ritenuti integrati perché la rinuncia era contenuta in una memoria non notificata.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere, anche da elementi processuali, la sopravvenuta carenza di interesse; è stato applicato alla rinuncia irrituale, qualificata come univoco argomento di prova dell'intervenuto venir meno dell'interesse.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni che impedivano di dichiarare formalmente l'estinzione in assenza dei presupposti della rinuncia agli atti.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti nel processo amministrativo non richiede l'accettazione delle parti costituite quando queste non si oppongano alla prosecuzione del giudizio; tuttavia, per la declaratoria formale di estinzione devono essere rispettati i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a.
- Una rinuncia agli atti depositata con memoria non notificata, pur non consentendo la dichiarazione formale di estinzione, può essere valutata, unitamente al comportamento processuale delle parti, quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il candidato ammesso con riserva a una fase successiva di una procedura concorsuale non supera tale fase e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso contro la precedente esclusione può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata integrazione dei presupposti formali della rinuncia agli atti non impedisce al giudice di definire il processo mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, se la volontà abdicativa del ricorrente risulta univoca dagli atti e non vi è opposizione delle altre parti.
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