Sentenza n. 240/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione dell’Amministratore unico del 2 dicembre 2025, comunicata in data 3 dicembre 2025, con la quale PuntoZero s.c.ar.l. ha aggiudicato alla società Cantel Medical Italy s.r.l. il Lotto 1 (service lavaendoscopi per alta disinfezione – CIG: B73B5A4EBA) della fornitura, in regime di service, delle “apparecchiature per alta disinfezione e decontaminazione endoscopi – CND Z” occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria; - del verbale del RUP n. 4 del 30 ottobre 2025, con il quale è stata definita, con esito favorevole, la fase di verifica dell’anomalia; - per quanto occorrer possa: (i) dei verbali delle operazioni di gara n. 3 del 29 ottobre 2025, n. 4 del 30 ottobre 2025 e n. 7; (ii) della proposta di aggiudicazione di cui all’atto del RUP in data 1° dicembre 2025; (iii) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento, in via incidentale, della nullità del contratto di avvalimento tra la controinteressata Cantel Medical Italy s.r.l. e l’impresa ausiliaria Medical Devices Group s.r.l., con ogni conseguenza sugli esiti della procedura; e per la condanna della Stazione appaltante: - in via principale, all’aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; - in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica di equivalenza del CCNL indicato da Cantel Medical Italy s.r.l., del procedimento di verifica della congruità della sua offerta, nonché, prima ancora, del procedimento di valutazione delle offerte tecniche; e per la condanna di PuntoZero s.c.ar.l. o del diverso Ente competente al risarcimento del danno eventualmente subito dalla ricorrente, ai sensi degli articoli 124 e 34 cod. proc. amm.; quanto al ricorso incidentale depositato da Steris Italy s.r.l. il 26 gennaio 2026, per l’annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione e della relativa proposta, nella parte in cui hanno ammesso e utilmente graduato l’offerta di Bioh Filtrazione s.r.l. e nella parte in cui hanno disposto l’assegnazione alla predetta società del punteggio tecnico di 60,37 punti; - dei verbali delle sedute di gara, in parte qua, relativamente all’ammissione alla procedura di gara di Bioh Filtrazione s.r.l., nonché di tutti gli atti e verbali di gara, nelle parti in cui l’offerta di Bioh Filtrazione s.r.l. è stata assoggettata a valutazione e attribuzione di punteggio e nella parte in cui è stata prevista l’assegnazione alla predetta società del punteggio tecnico di 60,37; - se del caso e in parte qua, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato tecnico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a Steris Italy S.r.l. del lotto 1 della gara centralizzata per la fornitura in service di lavaendoscopi e relativi atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, deducendo: l’inammissibilità dell’avvalimento premiale relativo alla certificazione sulla parità di genere e, subordinatamente, l’illegittimità costituzionale degli artt. 104 e 108, comma 7, d.lgs. 36/2023; la nullità del contratto di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto; l’omessa verifica di equivalenza delle tutele lavoristiche, poiché l’aggiudicataria applicava il CCNL PMI Chimico Confapi anziché il CCNL Metalmeccanici indicato dalla lex specialis; l’illegittimità della verifica di anomalia per difetto di motivazione, istruttoria e dati oggettivi; l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici relativi al consumo energetico e alla completezza dei ticket; nonché il mancato svolgimento dei sopralluoghi prescritti a pena di esclusione. La controinteressata Steris Italy S.r.l., già Cantel Medical Italy S.r.l., ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che Bioh non possedesse requisiti tecnici minimi relativi alla temperatura di funzionamento, al sistema di trattamento dell’acqua, al controllo mediante PLC, al detergente con attività anti-biofilm e agli armadi per endoscopi, oltre a contestare l’indeterminatezza dell’offerta. A seguito dell’ordinanza istruttoria del TAR, la Commissione ha riesaminato le offerte e ha ritenuto che Bioh non dimostrasse il possesso del controllo mediante PLC e del detergente enzimatico con attività anti-biofilm. Bioh ha contestato il riesame e chiesto una CTU.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale escludente. Ha accolto i motivi terzo e quarto, ritenendo legittimo il riesame della Commissione e accertata la mancanza, nell’offerta di Bioh, di due requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione. In particolare, la mera presenza di un monitor touchscreen non dimostra l’esistenza di un sistema di controllo basato su PLC, che richiede una funzione di programmabilità e gestione automatizzata dei processi; analogamente, la capacità detergente del prodotto offerto non dimostra, in assenza di specifica indicazione tecnica, la distinta attività anti-biofilm microbico. La richiesta di CTU è stata respinta perché avrebbe comportato la sostituzione del giudice alla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica. L’esclusione di Bioh ha determinato l’improcedibilità dei motivi principali primo, secondo e quinto, relativi all’avvalimento e alla valutazione dei punteggi, per sopravvenuto difetto di interesse. Il sesto motivo, relativo ai sopralluoghi, è stato ritenuto infondato sulla base della documentazione prodotta, attestante il loro regolare svolgimento, e comunque non contestato dalla ricorrente. Il terzo motivo principale, relativo al CCNL applicato dall’aggiudicataria, è stato respinto: la stazione appaltante aveva esaminato, nell’ambito della verifica di anomalia, l’equivalenza delle tutele; il costo medio orario indicato dall’aggiudicataria era superiore a quello del CCNL di riferimento e la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza della valutazione. È stato respinto anche il quarto motivo sulla verifica di anomalia, poiché il giudizio favorevole può essere globale e sintetico, anche per relationem alle giustificazioni, quando queste siano adeguate; nel caso concreto le giustificazioni indicavano specifiche ragioni dei ribassi, quali la posizione della società nella filiera produttiva, la titolarità di brevetti, la rete di assistenza e le economie di scala. Il ricorso incidentale è stato quindi accolto limitatamente ai motivi terzo e quarto; il ricorso principale è stato dichiarato in parte improcedibile e per il resto respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 104 d.lgs. 36/2023
Disciplina l’avvalimento; la controversia riguardava l’ammissibilità dell’avvalimento e la determinatezza delle risorse prestate, ma tali questioni sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse dopo l’esclusione della ricorrente principale.
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
Rilevante per l’attribuzione del punteggio connesso alla certificazione sulla parità di genere; il relativo motivo è stato dichiarato improcedibile dopo l’esclusione della ricorrente.
art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Consente al concorrente di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché assicuri tutele equivalenti, e impone alla stazione appaltante la relativa verifica secondo le modalità della verifica di anomalia.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e può comprendere anche la verifica dell’equivalenza delle tutele lavoristiche; il giudizio favorevole non richiede una motivazione analitica quando le giustificazioni risultino congrue.
Allegato I.01 d.lgs. 36/2023
Individua i parametri per la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative, con particolare riguardo alle componenti fisse della retribuzione globale annua e alla marginalità degli scostamenti.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito processuale speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 5 del capitolato tecnico
Prevedeva i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature, tra cui il controllo mediante PLC e il detergente enzimatico con attività anti-biofilm, richiesti a pena di esclusione.
art. 16, lettera b), del disciplinare di gara
Imponeva l’indicazione, nell’offerta tecnica, del documento e del punto preciso comprovante ciascun requisito tecnico; la Commissione ha comunque svolto una verifica sostanziale del possesso dei requisiti.
art. 18 del disciplinare di gara
Richiedeva le giustificazioni relative, tra l’altro, ai costi della manodopera, nell’ambito delle quali l’aggiudicataria aveva fornito elementi utili alla verifica dell’equivalenza delle tutele.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la mancanza di un requisito tecnico minimo previsto a pena di esclusione può essere accertata dalla Commissione mediante un riesame sostanziale dell’offerta, senza arrestarsi alla sola verifica formale dell’indicazione documentale richiesta dalla lex specialis, purché il riesame resti basato sulla documentazione originariamente acquisita e non integri postumamente l’offerta.
- La presenza di un monitor touchscreen non dimostra di per sé il possesso di un sistema di controllo mediante PLC: il requisito richiede la prova di una funzione di programmabilità e di gestione delle sequenze operative della macchina, non desumibile automaticamente dalla mera interfaccia uomo-macchina.
- La capacità di un prodotto di rimuovere o dissolvere residui organici non equivale automaticamente alla specifica attività anti-biofilm microbico quando quest’ultima sia richiesta dalla lex specialis come requisito tecnico minimo distinto; il possesso deve risultare da indicazioni tecniche espresse o da elementi documentali diretti.
- Le valutazioni della Commissione sulle offerte tecniche sono sindacabili solo in presenza di errori macroscopici, manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione mediante una CTU diretta a reiterare l’esercizio della discrezionalità tecnica.
- La verifica dell’equivalenza delle tutele tra CCNL diversi deve considerare complessivamente le tutele economiche e normative, con specifica attenzione alle componenti fisse della retribuzione globale annua; la maggiore retribuzione media oraria prevista dal CCNL alternativo costituisce un elemento significativo, ma la valutazione complessiva e della marginalità degli scostamenti spetta alla stazione appaltante.
- Il giudizio favorevole di anomalia dell’offerta può essere globale e sintetico, anche mediante richiamo alle giustificazioni dell’offerente, e non richiede una motivazione analitica salvo che emergano elementi concreti di illogicità, insufficienza istruttoria o erroneità fattuale.
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