Sentenza n. 2117/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di -OMISSIS- n. 3 in data 20 marzo 2023, con cui è stata ingiunta al ricorrente, unitamente ai comproprietari, la demolizione delle opere realizzate senza titolo nella frazione Capo, contrada -OMISSIS-; b) della relazione tecnica del 18 dicembre 2022 e del verbale di accertamento del 16 gennaio 2023, richiamati nel provvedimento impugnato, ma non comunicati al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo, oltre alla relazione tecnica e al verbale di accertamento richiamati nell'ordine
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione adottato dal Comune nelle more della definizione di una domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 1995 ai sensi della disciplina del secondo condono edilizio, nonché la relazione tecnica e il verbale di accertamento posti a fondamento dell'ordine. Ha dedotto che l'annullamento della nota comunale con cui era stata dichiarata l'impossibilità di esaminare la domanda di condono avrebbe travolto anche l'ordine di demolizione; che la domanda di sanatoria doveva essere esaminata nel merito e la sua pendenza impediva l'adozione di misure repressive; che il Comune avrebbe dovuto valutare il possibile pregiudizio della demolizione per la parte legittima dell'edificio e l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1985; che l'ordine si fondava erroneamente sull'assenza di una domanda di sanatoria e sull'asserita collocazione dell'immobile nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia; che la presenza del vincolo paesaggistico non impediva, secondo la disciplina del secondo condono, la sanabilità delle opere prima dell'acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela; e che l'ordine era stato adottato senza comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto all'ordine di demolizione e dichiarato inammissibile quanto alla relazione tecnica e al verbale di accertamento, perché atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. L'ordine di demolizione è stato annullato quale conseguenza necessaria della precedente sentenza del TAR che aveva annullato la nota comunale di archiviazione e ordinato al Comune di esaminare nel merito la domanda di condono: poiché il procedimento di condono è ancora in itinere, l'ordine di demolizione non poteva essere adottato prima della sua definizione. Il TAR ha precisato che la questione della fascia dei 150 metri dalla battigia deve essere valutata nel procedimento di condono e che l'eventuale successivo ordine di demolizione, su tale profilo, avrebbe natura consequenziale. Il possibile pregiudizio per la parte legittima dell'immobile deve essere valutato in sede esecutiva, previa presentazione di apposita istanza dell'interessato, e non al momento dell'adozione dell'ordine. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio nei procedimenti avviati su istanza di parte. Il Comune è stato condannato alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.709,75 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 12 legge n. 47/1985
La disciplina sulla possibile sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria per il pregiudizio alla parte legittima dell'edificio non deve essere applicata in sede di adozione dell'ordine di demolizione, ma la relativa questione va affrontata in sede esecutiva, previa istanza dell'interessato.
artt. 3 e 6 legge n. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e all'istruttoria, ma il TAR ha ritenuto assorbente l'illegittimità dell'ordine derivante dalla pendenza del procedimento di condono.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive non può essere adottato prima della definizione del procedimento di condono edilizio ancora pendente, quando la pendenza risulti dalla riedizione del potere imposta da una pronuncia giurisdizionale che abbia annullato l'archiviazione o il diniego di esame della domanda di sanatoria.
- La relazione tecnica e il verbale di accertamento che costituiscono atti interni del procedimento repressivo sono privi di autonoma lesività e non sono impugnabili separatamente, salvo che assumano una distinta e immediata capacità lesiva.
- La questione relativa alla collocazione dell'immobile nella fascia di 150 metri dalla battigia deve essere esaminata nell'ambito del procedimento di condono; l'eventuale ordine di demolizione adottato per tale ragione è consequenziale alla decisione sull'istanza di sanatoria.
- L'eventuale pregiudizio che la demolizione delle opere abusive potrebbe arrecare alla parte legittima dell'edificio va valutato nella fase esecutiva, previa presentazione di una specifica istanza dell'interessato, e non necessariamente nell'ordine di demolizione.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
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