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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03391/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Ancona, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società cessionaria di un credito verso una società poi fallita. La ricorrente sosteneva di aver acquistato il credito da una banca originaria creditrice in forza di cessione ex art. 58 T.U.B. e di aver presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo tempestivamente ai sensi dell’art. 101, comma 4, l. fall., poiché non aveva ricevuto l’avviso di cui all’art. 92 l. fall. e aveva avuto notizia del fallimento solo in epoca successiva. Nel ricorso per cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. e 92 l. fall., contestando che il Tribunale avesse ritenuto provato che l’avviso fosse stato inviato a un indirizzo PEC estratto dall’INIPEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la visura camerale storica della creditrice originaria, da cui risultava il mutamento dell’indirizzo PEC; 3) violazione degli artt. 92 e 101, comma 4, l. fall., per avere il Tribunale valorizzato elementi presuntivi per ritenere che la creditrice avesse comunque avuto notizia aliunde del fallimento. La curatela resistiva sosteneva invece la correttezza del rigetto, evidenziando che la comunicazione ex art. 92 l. fall. era stata inviata al creditore originario prima della cessione e che comunque la ricorrente avrebbe potuto conoscere il fallimento con l’ordinaria diligenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, da un lato, tendevano a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove, precluso in sede di legittimità, e, dall’altro, non si confrontavano con una ratio decidendi autonoma del decreto impugnato: il Tribunale aveva infatti affermato che la comunicazione ex art. 92 l. fall. era stata comunque validamente ricevuta dal creditore originario su un indirizzo PEC ancora attivo, con conseguente conoscenza legale del fallimento prima della cessione. Il terzo motivo è stato dichiarato a sua volta inammissibile per carenza di interesse, poiché l’inammissibilità delle censure rivolte alla prima ratio assorbiva anche la doglianza sulla seconda ratio, relativa alla conoscenza aliunde del fallimento. La Corte ha inoltre respinto l’istanza di rimessione in termini del controricorrente per tardivo deposito telematico del controricorso, ma tale profilo non ha inciso sull’esito del ricorso principale. È stato disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 58 T.U.B.

    È richiamato come titolo della cessione del credito dalla banca originaria alla società ricorrente.

  • art. 92 l. fall.

    Regola l’avviso del curatore ai creditori per la presentazione della domanda di insinuazione; la comunicazione all’indirizzo PEC risultante dai registri è stata considerata comunque idonea a far pervenire l’avviso e quindi a integrare conoscenza legale del fallimento.

  • art. 98 l. fall.

    È la base dell’opposizione allo stato passivo rigettata dal Tribunale.

  • art. 101, comma 4, l. fall.

    La domanda tardiva è ammissibile solo se il ritardo non dipende da causa imputabile al creditore; il ritardo incolpevole va accertato in concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione delle prove; la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la valutazione del materiale probatorio, consentita al giudice di merito, dalla deduzione di una vera violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente insieme agli altri parametri processuali, senza autonomia decisiva nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per violazione di legge nei motivi primo e terzo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha rilevato che il fatto era comunque stato esaminato dal giudice di merito.

  • art. 370 c.p.c.

    Termine per il controricorso; la Corte ha ritenuto tardivo il deposito del controricorso del fallimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto il nome di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma rende inammissibili i motivi anche se una diversa ratio fosse effettivamente vulnerabile.
  • Ai fini della domanda tardiva di insinuazione al passivo, il ritardo è incolpevole solo se il creditore prova di non aver potuto conoscere tempestivamente il fallimento nonostante l’ordinaria diligenza; una generica assenza di conoscenza non è sufficiente.
  • La comunicazione ex art. 92 l. fall. inviata al creditore risultante dalle scritture contabili può conservare efficacia anche se indirizzata a un recapito PEC divenuto successivamente diverso, quando la comunicazione sia comunque pervenuta a un indirizzo ancora attivo e idoneo a determinare la conoscenza legale del fallimento.
  • La conoscenza aliunde del fallimento può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito può valorizzare dati oggettivi come settore di attività del creditore, rilevanza del credito, tempo trascorso e pubblicità del fallimento.
  • Nel processo telematico il deposito di un atto è perfezionato solo con l’intero buon esito della procedura; la sola ricevuta di avvenuta consegna non basta se mancano gli ulteriori esiti telematici richiesti, e l’eventuale rimessione in termini deve essere richiesta in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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