Ordinanza n. 1839/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento cat. a.12/2025/imm/1^sez /din/vdm/365 del 07.01.2026 recante diniego di permesso di soggiorno, e degli ulteriori atti, presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, per quanto emerge dall'ordinanza, l'esistenza di un rapporto di lavoro formalizzato mediante contratto di soggiorno e ha invocato il rilascio del permesso per attesa occupazione, sostenendo l'irrilevanza o l'assenza di colpa rispetto alla indisponibilità del datore di lavoro e richiamando successive vicende lavorative con altro datore. L'Amministrazione ha invece ritenuto inattendibile il rapporto di lavoro allegato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione del diniego. Il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova idoneo a orientare diversamente la decisione amministrativa. In particolare, non è stata allegata o comprovata l'effettività del rapporto lavorativo originariamente dedotto e formalizzato nel contratto di soggiorno; la stessa ammissione del ricorrente di ignorare le ragioni della indisponibilità del datore di lavoro è stata ritenuta compatibile con l'inesistenza originaria del rapporto e con la valutazione amministrativa di inattendibilità, sicché il contratto è stato considerato, in tale prospettiva, un mero simulacro. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto prima facie precluso perché la fattispecie non riguarderebbe la cessazione o interruzione successiva di un rapporto effettivo per circostanze non imputabili al lavoratore, ma l'inesistenza ab origine del rapporto e quindi la mancanza originaria dei requisiti richiesti; non sono state ritenute rilevanti le successive vicende lavorative con altro datore. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta perché, nella sommaria valutazione cautelare, non sono apparsi ravvisabili i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso per attesa occupazione è stata interpretata, in via cautelare, come riferita a circostanze successive di interruzione o cessazione di un rapporto di lavoro effettivo e non all'inesistenza originaria del rapporto; la norma non è espressamente indicata nel testo, ma è richiamata dalla valutazione sui requisiti normativamente richiesti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione del diniego di permesso di soggiorno presuppone che il richiedente alleghi e fornisca almeno un principio di prova degli elementi di fatto idonei a mettere in discussione la valutazione amministrativa; la mera allegazione non documentata dell'esistenza di un rapporto di lavoro non è sufficiente.
- La formalizzazione di un contratto di soggiorno non dimostra di per sé l'effettività del rapporto lavorativo, ove gli elementi disponibili e le stesse allegazioni del richiedente rendano plausibile l'inesistenza originaria del rapporto.
- Il permesso per attesa occupazione è riferibile alla cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato per circostanze non imputabili al lavoratore; non opera, in tale prospettiva, quando il rapporto allegato risulti inesistente ab origine.
- Le successive vicende lavorative con un diverso datore non superano, di per sé, la mancanza originaria dei requisiti posti a fondamento del titolo di soggiorno richiesto.
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