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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22823/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Luca ha dichiarato la ricusazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza sostenendo di essere vittima di una "persecuzione giudiziaria" o "arbitrio giudiziale", basata sul reiterato rigetto di numerose sue istanze da parte del giudice. La difesa ha dedotto la sussistenza di "inimicizia grave" (anche ideologica e unilaterale) tra giudice e imputato, diversa dall'esercizio ordinario della funzione giurisdizionale, e ha lamentato carenze di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello, nonché una valutazione insufficiente della documentazione allegata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la sussistenza di "inimicizia grave", poiché i provvedimenti indicati dal ricorrente risultavano rituali e rientranti nel legittimo esercizio delle funzioni. Ha altresì chiarito che la citazione della lett. h) dell'art. 36 cod. proc. pen. era stata soltanto evocata incidentalmente per escluderne la rilevanza (essendo quella una possibile causa di astensione e non di ricusazione). Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Rinvio alla causa di ricusazione fondata su inimicizia grave: la Corte ha applicato il principio che l'inimicizia rilevante deve corrispondere a rapporti personali esterni al processo e ancorati a circostanze oggettive

  • art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen.

    La lett. h) ("gravi ragioni di convenienza") è stata considerata dalla Corte come riferimento a possibili cause di astensione e non come causa di ricusazione; la Corte d'appello ne ha escluso comunque la rilevanza rispetto al caso concreto

  • art. 37, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza del ricorrente (procedure in materia di ricusazione/astensione): dalla sentenza emerge che non si è dato rilievo a una violazione di questa norma, atteso che i presupposti per la ricusazione non sono stati dimostrati

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Disciplina la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'obbligo di condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata fissando la somma in euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio sull'assenza di colpa dell'attore per l'esenzione dalla sanzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece sussistente la colpa e ha applicato la sanzione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, Lorusso, Rv. 258867)

    Richiama il consolidato principio secondo cui l'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve emergere da rapporti personali estranei al processo e da circostanze oggettive; la condotta endoprocessuale è rilevante solo se estremamente anomala e indicativa di un'inimicizia esterna

Massime di principio

  • La ricusazione per "inimicizia grave" richiede elementi che dimostrino rapporti personali esterni al processo e circostanze oggettive: semplici decisioni sfavorevoli in sede giurisdizionale, se rituali, non sono sufficienti
  • Le contestazioni basate su comportamenti endoprocessuali del giudice (provvedimenti ordinari, rigetti di istanze) assumono rilevanza solo se manifestano aspetti talmente anomali da fare ragionevolmente presumere un'avversione esterna
  • Le ragioni riferite alla "convenienza" o ad altre cause similari possono configurare ipotesi di astensione ma non sempre costituiscono cause di ricusazione: bisogna indicare espressamente il corretto fondamento legale e motivare la sua applicabilità
  • In sede di impugnazione per inammissibilità, le censure generiche e prive di collegamento probatorio con le norme di ricusazione sono destinate a essere respinte e possono essere sanzionate con condanna alle spese e ammenda ex art. 616 c.p.p.
  • Per aumentare le possibilità di accoglimento di una ricusazione occorre documentare chiaramente il nesso tra i fatti/documenti prodotti e la presunta inimicizia esterna, spiegando perché i documenti provano una relazione personale o pregiudiziale e non semplici atti giurisdizionali

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