Ordinanza n. 1437/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di rigetto del riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell’esercizio della professione di docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Comunicazione di rigetto e conclusione del procedimento prot. n. 60747 del 22/10/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. In sede cautelare, la questione decisiva ha riguardato la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che la ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno; pertanto, il diniego di riconoscimento del titolo non determinava un pregiudizio grave e irreparabile dimostrato in giudizio. Ritenuta mancante tale condizione, il Collegio ha reputato superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’immediata efficacia dell’atto; la mera aspirazione a esercitare un’attività professionale, in assenza di un rapporto in corso direttamente inciso, non dimostra di per sé il periculum in mora.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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