Sentenza n. 201/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento 19.10.22 n. -OMISSIS- prot. nr. -OMISSIS--OMISSIS-/Div. Ant. M.P., con cui il Questore della Provincia di Lecce ha disposto a carico del ricorrente l'ammonimento previsto dall'art. 8 del D.L. 23.2.2009 n. 11 convertito in L. 23.4.2009 n. 38
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore di Lecce per condotte persecutorie ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli aveva ordinato di cessare ogni atto persecutorio nei confronti dell'ex partner e di mantenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze penali della reiterazione. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e incompletezza istruttoria. In particolare, ha contestato la ricostruzione di reiterate telefonate, messaggi, e-mail dal contenuto vessatorio, denigratorio e minaccioso, nonché la pubblicazione di un post sui social relativo alla fine della relazione, il clamore mediatico derivatone e l'invio di ulteriori comunicazioni dopo il blocco dei contatti. Ha inoltre richiamato l'esito di un procedimento penale relativo alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., estinta per oblazione, ritenendolo rilevante ai fini della legittimità dell'ammonimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato l'ammonimento. Ha chiarito che la misura ha funzione preventiva e dissuasiva, non punitiva, e non richiede la piena prova della consumazione del reato di atti persecutori prevista in sede penale. È sufficiente un quadro istruttorio complessivo, anche indiziario, valutabile secondo la regola del più probabile che non, dal quale emerga una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, potenzialmente idonea a generare ansia o paura, ad alterare le abitudini di vita o a degenerare in condotte penalmente rilevanti. Il giudice ha ritenuto irrilevante l'esito del procedimento penale, sia per la diversa funzione dell'ammonimento sia perché successivo o comunque non decisivo rispetto alla valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la Questura aveva acquisito elementi relativi a numerose comunicazioni effettuate attraverso diversi canali e utenze, contenenti richieste insistenti, accuse, frasi offensive e riferimenti alla morte e al suicidio, nonché alla diffusione pubblica della vicenda; tali condotte avevano determinato nella persona offesa ansia, paura e modificazione delle abitudini di vita, incluso il cambio di domicilio e dell'aspetto fisico. Il TAR ha escluso manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti e ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto. Ha inoltre affermato che l'art. 8 d.l. 11/2009 rimette alla discrezionalità del Questore la scelta degli approfondimenti istruttori, essendo prevista l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi e l'audizione delle persone informate solo "se necessario"; non sono quindi indispensabili né l'audizione personale del destinatario né l'assunzione di informazioni da terzi. La censura partecipativa è stata respinta perché il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio, aveva presentato osservazioni ampie e specifiche e queste erano state valutate e disattese dall'Amministrazione, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
"Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta."
La disposizione attribuisce al Questore il potere di adottare una misura preventiva e dissuasiva nei confronti dell'autore di condotte potenzialmente persecutorie, sulla base di una valutazione complessiva e discrezionale del quadro indiziario; le informazioni investigative e l'audizione delle persone informate sono acquisite se ritenute necessarie.
art. 612-bis c.p.
"condotte reiterate, minacce o molestie"; "perdurante e grave stato di ansia o di paura"; "fondato timore per l'incolumità"; "alterare le proprie abitudini di vita"
Le condotte descritte dalla fattispecie penale costituiscono il riferimento sostanziale dell'ammonimento, ma non occorre fornire in sede amministrativa la piena prova del reato consumato.
art. 612-ter c.p.
Le condotte di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti rientrano, secondo la sentenza, tra quelle per le quali può essere richiesto l'ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La censura di violazione delle garanzie partecipative è infondata quando il destinatario è stato informato dell'avvio del procedimento, ha potuto presentare osservazioni e l'Amministrazione le ha effettivamente valutate e disattese.
art. 660 c.p.
"molestia o disturbo alle persone"
L'estinzione per oblazione del procedimento penale relativo alla contravvenzione non incide sulla legittimità dell'ammonimento, che ha natura preventiva e si fonda su presupposti probatori meno stringenti rispetto al giudizio penale.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 ha natura preventiva e dissuasiva, non punitiva, sicché può essere adottato prima della piena consumazione o dell'accertamento giudiziale del reato di atti persecutori.
- Per l'adozione dell'ammonimento non è necessaria la piena prova penale della responsabilità dell'interessato: è sufficiente, secondo la regola del più probabile che non, un quadro istruttorio complessivo, anche indiziario, dal quale emerga con adeguata attendibilità una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta potenzialmente idonea a generare ansia o paura, ad alterare le abitudini di vita o a degenerare in reato.
- L'art. 8 d.l. 11/2009 rimette alla discrezionalità del Questore la modulazione dell'istruttoria; l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi e l'audizione delle persone informate non sono necessarie in ogni caso, essendo previste solo quando l'Autorità le ritenga necessarie.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento questorile resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o al palese travisamento dei fatti, senza sostituzione alla valutazione discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza.
- La garanzia partecipativa è rispettata quando il destinatario riceve la comunicazione di avvio, presenta osservazioni specifiche e l'Amministrazione le valuta e le disattende con motivazione non generica, senza obbligo di confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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