Sentenza del 10/11/2017 n. 26634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva assoggettato a tassazione separata una plusvalenza immobiliare, sostenendo che la donazione del terreno ai figli e la successiva vendita alla società acquirente celassero una interposizione fittizia. L'Ufficio aveva determinato la plusvalenza utilizzando il maggior valore del terreno accertato ai fini dell'imposta di registro. La ricorrente contestava, tra l'altro, che tale valore potesse costituire automaticamente prova del maggior prezzo di vendita e lamentava l'insufficiente motivazione della sentenza della CTR sulle caratteristiche e sui vincoli del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che si era limitata a richiamare l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e una precedente pronuncia senza esaminare le contestazioni della contribuente. Ha inoltre affermato che, dopo l'intervento retroattivo del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, l'Amministrazione non può accertare induttivamente una plusvalenza immobiliare basandosi soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame della controversia e degli ulteriori motivi, inclusi la presunta interposizione fittizia, la decadenza dell'Ufficio e l'applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 10. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
La CTR lo aveva richiamato per sostenere la rilevanza della natura intrinseca e degli effetti dell'atto rispetto alla sua forma apparente. La Cassazione ha però censurato il fatto che il semplice richiamo alla norma non fosse accompagnato da una motivazione concreta sulle circostanze dedotte dalla contribuente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R.
La disposizione disciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili. Nel caso concreto era stata applicata dall'Ufficio per tassare separatamente la plusvalenza che si assumeva realizzata dalla contribuente tramite l'interposizione dei figli.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude la possibilità di accertare induttivamente la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile o di un'azienda sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
La questione relativa alla sua eventuale applicabilità è stata lasciata al giudice del rinvio, non essendo stata esaminata definitivamente dalla Cassazione.
Massime di principio
- Il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente, da solo, l'esistenza di una maggiore plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una motivazione autonoma e adeguata dell'accertamento della plusvalenza, considerando le caratteristiche concrete del bene, i vincoli urbanistici e gli altri elementi rilevanti.
- Quando l'Ufficio sostiene che una donazione o una vendita costituisca un'interposizione fittizia, deve dimostrare concretamente la simulazione e non può fondarsi esclusivamente sul susseguirsi temporale degli atti o sulla differenza tra valori dichiarati e valori accertati.
- Una sentenza tributaria è censurabile se si limita a richiamare norme o precedenti senza confrontarsi con le specifiche contestazioni e prove offerte dal contribuente.
- La cassazione con rinvio non comporta necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: annulla la decisione impugnata e impone un nuovo esame al giudice di merito secondo i principi stabiliti dalla Corte.
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