Sentenza del 22/01/2018 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Notifica in mani di persona "amica" - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata dichiarata nulla, poiché la consegna a una persona semplicemente qualificata come "amica" non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 139 c.p.c. La cartella, pertanto, non può considerarsi ritualmente notificata sulla base di tale consegna.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita nelle mani di una persona qualificata come "amica" del contribuente. Tale soggetto non rientra tra le persone alle quali l'art. 139 c.p.c. consente di consegnare validamente l'atto in caso di assenza del destinatario, ossia una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
In assenza del destinatario, la notificazione può essere consegnata a persone legate al luogo della notificazione e appartenenti alle categorie previste dalla norma, tra cui una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. La mera qualifica di "amica" non è sufficiente.
Massime di principio
- La consegna di un atto tributario a un soggetto diverso dal destinatario è valida solo se il consegnatario rientra nelle categorie tassativamente o comunque specificamente previste dall'art. 139 c.p.c.
- Una relazione personale generica, come quella di amicizia, non dimostra di per sé che il consegnatario sia abilitato a ricevere la notificazione.
- Quando la relata indica soltanto che l'atto è stato consegnato a un'amica o a un conoscente, senza specificare un rapporto familiare o un incarico di addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, la notificazione è esposta a nullità.
- La validità della notifica deve essere valutata sulla base delle circostanze formalmente indicate nella relata e del rispetto delle modalità previste dalla legge.
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