Cassazione Penale, Sentenza n. 29543/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/10/2022 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.i.p. del 09/09/2022. Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo: (i) attenuazione delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dall'ultima condotta (2018), la sua personalità e la quasi assenza di precedenti; (ii) illogicità della motivazione del Tribunale che avrebbe valorizzato fatti neutri o apodittici; (iii) idoneità del domicilio indicato per gli arresti domiciliari e omessa valutazione della documentazione integrativa depositata dopo l'udienza camerale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni proposte dal ricorrente fossero già state valutate in precedenti procedures (operava la preclusione del c.d. giudicato cautelare) e che non fossero emersi elementi nuovi tali da superare la preclusione. Inoltre, la documentazione prodotta dopo l'udienza camerale non è stata presa in considerazione perché sarebbe stata acquisita fuori udienza e avrebbe violato il principio del contraddittorio (art. 178 c.p.p.). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. b) e c., c.p.p.
Il giudice ha interpretato la norma nel senso che i documenti prodotti dopo l'udienza camerale e dopo la riserva non possono essere valutati, pena la nullità per violazione del contraddittorio; pertanto la documentazione depositata successivamente non poteva modificare la decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (equa fissazione in Euro 3.000,00).
Giurisprudenza: principio del "giudicato cautelare" e precedenti (Sez. U, Sent. Buffa; sentenze Romagnoli, Femia, Masone, Orabona, Grasso, Cao)
Sez. U, Sent. n. 11 del 08/07/1994 (Buffa) e successive pronunce indicate in motivazione
Richiamata per affermare la preclusione processuale in materia cautelare: le questioni già dedotte e valutate in precedenti provvedimenti cautelari non possono essere rinnovate salvo che emergano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro di riferimento; la preclusione opera sullo stato degli atti e limita la riproposizione di medesime questioni.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione di una misura cautelare risulta difficilmente accoglibile se non sono prodotti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nelle precedenti decisioni di riesame: occorre dimostrare fatti nuovi e rilevanti che incidano sulle esigenze cautelari.
- Documentazione prodotta dopo la chiusura dell'udienza camerale e dopo la riserva della decisione non può essere considerata dal giudice d'appello cautelare, perché la sua acquisizione fuori udienza determinerebbe violazione del contraddittorio (art. 178 c.p.p.). Pertanto, ogni prova o documento utile deve essere depositato e formalmente acquisito entro i termini e le modalità previsti prima della chiusura delle conclusioni.
- Il concetto di "giudicato cautelare" opera come preclusione endoprocessuale: se le stesse questioni sono già state esaminate nei gradi cautelari precedenti, il nuovo appello è inammissibile salvo emergano elementi nuovi non già valutati.
- Nel proporre istanze cautelari è strategico distinguere chiaramente tra mera riproposizione di difese già valutate e l'apporto di nuovi elementi probatori o fattuali; la mancanza di novità aumenta il rischio di inammissibilità e di sanzioni processuali.
- La contestazione dell'idoneità del domicilio per arresti domiciliari dev'essere documentata e presentata in tempo utile; il giudice valuta la compatibilità del domicilio rispetto all'ambito territoriale del reato e alle esigenze cautelari; dichiarazioni generiche o tardive hanno scarso rilievo.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare conseguenze economiche e sanzionatorie (spese e, se ravvisata colpa, ammenda alla cassa delle ammende), per cui è importante una valutazione preventiva della fondatezza e della tempestività dell'impugnazione.
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