Cassazione Penale, Sentenza n. 44709/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di "non doversi procedere" per mancanza di querela relativa al reato di truffa (art. 640 c.p.). La parte civile contestava che, sebbene formalmente solo Jerome Gebhard fosse il legale rappresentante della società offesa, Joerg Frithjof Gebhard (soggetto concretamente indotto in errore e sottoscrittore della querela) dovesse essere considerato anch'egli persona offesa, per la gestione familiare dell'impresa e la sua posizione assimilabile a quella di un addetto all'esercizio commerciale. Inoltre si deduceva l'esistenza di una delega rilasciata da Jerome a Joerg per la presentazione della querela in Italia e si invocava la violazione del diritto d'accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 6.1 CEDU e norme processuali (artt. 120, 336, 337 c.p.p.), nonché vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse della parte civile: la sentenza di non doversi procedere è considerata pronuncia esclusivamente penale e meramente processuale, incapace di arrecare un vantaggio alla parte civile in termini di azione civilistica. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che esclude l'interesse della parte civile a impugnare sentenze di proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. In sostanza la Corte non ha accolto le argomentazioni relative alla qualità di "persona offesa" di Joerg Frithjof né la rilevanza della presunta delega ai fini della continuazione del procedimento penale.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato di truffa rispetto al quale si era originato il procedimento; richiamata come fatto-reato ma la declaratoria di improcedibilità è stata motivata dalla carenza di querela, non dall'insussistenza del fatto.
art. 120 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che gli elementi richiamati dal ricorrente (rappresentanza/delega) integrassero un interesse processuale che autorizzasse l'impugnazione.
art. 336 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione agli atti di parte e alla querela; la Corte non ha riconosciuto che le contestazioni relative alla sottoscrizione o alla delega incidessero sulla validità della querela ai fini del procedimento penale.
art. 337 cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso in connessione con la disciplina della querela e della rappresentanza; la Corte ha ritenuto comunque che la declaratoria di improcedibilità resti pronuncia processuale che non arreca pregiudizio alla parte civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
art. 6.1 CEDU
Richiamato dal ricorrente per invocare il diritto d'accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto che la contestazione di mera natura processuale non configurasse un illecito impedimento del diritto convenzionale tale da giustificare l'impugnazione.
Massime di principio
- Una sentenza di "non doversi procedere" per mancanza di querela è una pronuncia meramente processuale: la parte civile di norma non ha interesse a impugnare perché tale pronuncia non rimuove né determina automaticamente vantaggi per l'azione civile risarcitoria.
- Perché una parte civile possa validamente impugnare una declaratoria di improcedibilità occorre dimostrare un interesse processuale concreto e attuale, ossia che la pronuncia le arrechi un pregiudizio idoneo a incidere sui suoi diritti civili o sulla possibilità di ottenere il ristoro (criterio rigoroso, supportato da consolidata giurisprudenza).
- La qualità di "persona offesa" e la rilevanza di una delega alla presentazione della querela devono essere valutate con attenzione in sede penale: però, in assenza di elementi che dimostrino un'effettiva lesione del diritto della parte civile, tali rilievi difficilmente bastano a fondare l'interesse all'impugnazione di una pronuncia di improcedibilità.
- Se il reato è estinto o il procedimento è improcedibile per vizi di querela, la parte civ ile può comunque perseguire rimedi di natura civilistica (azione di responsabilità civile) ove appropriato; non sempre il ricorso penale è lo strumento efficace per ottenere il ristoro.
- Invocare il diritto convenzionale all'accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) richiede che venga dimostrato un concreto ostacolo procedurale o sostanziale all'effettivo esercizio dei diritti: mere contestazioni formali sulla titolarità della querela o sulla delega non sono automaticamente sufficienti.
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