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Sentenza

Sentenza n. 2320/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - della nota datata 6 giugno 2022, ma protocollata in uscita Prot. -OMISSIS- del 7 giugno 2022, a firma del Dirigente della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE Unità Interventi Diretti Municipi 1-4 Municipio 4, avente ad oggetto “-OMISSIS-. Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al PDC, ai sensi dell'art. 23 DPR 380/2001 del 09.05.2022 pratica n. 2265/2022. DIFFIDA”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ivi inclusa, esemplificativamente e per quanto occorrer possa, l'“istruttoria tecnica in data 09.05.2022”, non allegata alla diffida, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202300060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida comunale del 7 giugno 2022 a non eseguire le opere oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso e recupero abitativo di sottotetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la diffida comunale relativa a una SCIA ex art. 23 d.P.R. 380/2001, avente a oggetto il cambio di destinazione d’uso di un immobile industriale, il recupero di un sottotetto a fini abitativi, la traslazione del solaio con incremento dell’altezza, la realizzazione di una scala, l’apertura o modifica di ampie superfici finestrate e la formazione di un posto auto nel cortile. Il Comune aveva rilevato, tra l’altro, l’assenza di idonea dimostrazione della preesistenza e liceità del sottotetto, l’indisponibilità dell’area cortilizia per la realizzazione del posto auto e il contrasto con la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968, essendo la distanza dal fabbricato limitrofo di circa sei metri. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 63 l.r. Lombardia n. 12/2005, 31 e 41-quinquies l. n. 1150/1942, travisamento dei presupposti e difetto o falsità della motivazione, contestando le valutazioni comunali sulla preesistenza e legittimità del sottotetto. Con il secondo motivo sosteneva che il recupero, mediante accorpamento del sottotetto all’unità sottostante, non imponesse il reperimento di parcheggi, non comportando la realizzazione di una nuova unità immobiliare; in subordine, invocava la possibilità di monetizzare gli spazi a parcheggio ai sensi dell’art. 64 l.r. Lombardia n. 12/2005. Con il terzo motivo contestava l’applicabilità dell’art. 9 d.m. 1444/1968, assumendo che l’immobile non ricadesse in zona di espansione e che il progetto riguardasse soltanto l’adeguamento di aperture preesistenti, non la creazione di nuove aperture.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, applicando il principio della ragione più liquida e concentrandosi sui motivi secondo e terzo, senza esaminare il primo. Quanto al parcheggio, ha ritenuto legittimo il rilievo comunale secondo cui il rogito escludeva il diritto del ricorrente alla sosta di autoveicoli nell’area cortilizia e non risultavano atti successivi idonei a dimostrare una diversa disponibilità. La possibilità di monetizzare gli spazi a parcheggio non poteva essere invocata per la prima volta in giudizio, poiché richiede una specifica istanza dell’interessato e un autonomo giudizio tecnico-amministrativo sulla dimostrata impossibilità di reperire gli spazi; tale opzione non era stata indicata nella SCIA. Quanto alle distanze, il Collegio ha ribadito il carattere inderogabile e pubblicistico dell’art. 9, comma 1, n. 2, d.m. 1444/1968, applicabile anche agli interventi di recupero dei sottotetti quando comportino elementi edilizi nuovi o nuove aperture. Dalla tavola progettuale risultava una sostanziale modifica dei prospetti, con sostituzione di finestre preesistenti con ampie finestrature e inserimento di una nuova porta-finestra; il progetto non dimostrava il rispetto della distanza minima e la distanza di circa sei metri dal fabbricato frontistante rendeva evidente la violazione. La legittimità autonoma delle ragioni relative al parcheggio e alle distanze era sufficiente a sorreggere la diffida, trattandosi di atto plurimotivato: l’illegittimità dell’atto avrebbe richiesto la caducazione di tutte le ragioni autonome poste a fondamento dello stesso. Spese compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    SCIA alternativa al permesso di costruire

    La segnalazione è stata utilizzata per un intervento di cambio di destinazione d’uso e recupero di sottotetto; il Comune ha esercitato il potere di diffidare l’esecuzione delle opere ritenute non conformi.

  • art. 63 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione è stata richiamata con riferimento alla disciplina del recupero del sottotetto e alla verifica della legittima preesistenza del volume.

  • art. 64 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La possibilità di monetizzare gli spazi a parcheggio non reperiti richiede una specifica istanza della parte e la valutazione tecnico-amministrativa della dimostrata impossibilità; non può essere introdotta per la prima volta in giudizio se non indicata nella SCIA.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    distanza di dieci metri tra edifici antistanti

    La distanza minima tra pareti finestrate ha carattere inderogabile e pubblicistico e deve essere rispettata anche negli interventi di recupero dei sottotetti quando siano realizzati nuovi elementi edilizi o nuove aperture.

  • art. 5 d.l. 32/2019, convertito in l. 55/2019

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la non applicabilità dell’art. 9 d.m. 1444/1968, ma la censura è stata respinta.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per contestare la motivazione e l’istruttoria della diffida; il motivo non è stato esaminato perché le autonome ragioni relative a parcheggio e distanze erano sufficienti a sorreggere l’atto.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Ha consentito al Comune di proporre opposizione e trasferire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968 costituisce uno standard inderogabile di carattere pubblicistico e deve essere rispettata anche negli interventi qualificati come recupero di sottotetto quando questi comportino nuove aperture o altri elementi edilizi non presenti nella costruzione originaria.
  • La verifica della distanza tra edifici deve riguardare anche la sostituzione o l’ampliamento di aperture preesistenti quando il progetto determini un incremento rilevante della superficie finestrata o introduca nuove porte-finestre; il progettista deve dimostrare graficamente il rispetto della distanza minima.
  • La monetizzazione degli spazi a parcheggio non reperiti non costituisce un’opzione automaticamente esercitabile in giudizio, ma richiede una specifica istanza dell’interessato, proposta nel procedimento edilizio, e una valutazione tecnico-amministrativa sulla dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome e indipendenti, l’accertamento della legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto e consente al giudice di non esaminare le ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
  • Il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente il motivo idoneo a definire la controversia secondo il principio della ragione più liquida, in funzione dell’economia processuale, quando tale esame consenta di respingere il ricorso senza incidere sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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