Sentenza n. 693/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -della determinazione n. 603 del 20 aprile 2026, con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia ha ritenuto il prodotto offerto da Eurospital non conforme ai requisiti minimi e, al contempo, aggiudicato a Sentinel la fornitura biennale di un analizzatore e relativo materiale di consumo finalizzato alla quantificazione di sangue occulto e calprotectina nelle feci (doc. 1 – determina di non conformità Eurospital e aggiudicazione Sentinel); -delle presupposte note del 24 marzo 2026, richiamate nel provvedimento di aggiudicazione, con cui gli uffici dell’Area Gestione del Patrimonio, al fine di acquisire parere di conformità, hanno provveduto a trasmettere le schede tecniche all’organo tecnico, individuato nel responsabile della S. C. Patologia Clinica, nonché della nota del 31 marzo 2026, richiamata nel provvedimento di aggiudicazione, con cui è stata dichiarata la non conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla Eurospital; -dei verbali n. 1 e n. 2 nella parte in cui il seggio di gara ha preso atto della valutazione di non conformità, espressa dall’organo tecnico, del prodotto offerto dalla ricorrente (doc. 2 - verbale n. 1; doc. 3 – verbale n.2); -di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di non conformità dell’offerta e contestuale aggiudicazione della fornitura a un’altra impresa, nonché gli atti tecnici e i verbali presupposti
Esito
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha ritenuto non conforme ai requisiti minimi il prodotto offerto e ha aggiudicato a un’altra operatrice economica la fornitura biennale di un analizzatore e del relativo materiale di consumo per la quantificazione di sangue occulto e calprotectina nelle feci. Sono stati contestati anche le note di trasmissione delle schede tecniche all’organo tecnico, la valutazione tecnica di non conformità e i verbali del seggio di gara che ne hanno preso atto. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché la stazione appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione impugnata e ha successivamente aggiudicato la procedura alla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’aggiudicazione impugnata era stata annullata in autotutela dall’amministrazione e che la procedura era stata aggiudicata alla ricorrente. La richiesta dell’amministrazione di rigetto del ricorso, formulata nella memoria di costituzione, non ha impedito la decisione in rito, poiché risultava in contrasto con il comportamento stragiudiziale della stessa amministrazione, che aveva già rimosso spontaneamente l’atto impugnato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela dell’atto impugnato, accompagnata dall’adozione di un nuovo provvedimento pienamente satisfattivo della posizione del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse concreto alla decisione sull’illegittimità dell’atto originario.
- La richiesta dell’amministrazione di rigetto del ricorso non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando il comportamento sostanziale e stragiudiziale della stessa amministrazione abbia già eliminato l’atto impugnato e soddisfatto la pretesa azionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 223/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 224/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1257/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1258/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1259/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1260/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →