Sentenza del 22/10/2015 n. 1107 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento analitico-induttivo - Studio di settore non congruo - Assenza di ulteriori elementi - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che la mera non congruità agli studi di settore non costituisce, da sola, presunzione sufficiente per procedere a un accertamento analitico-induttivo. Occorrono ulteriori elementi concreti e concordanti che rendano inattendibili i dati dichiarati. In mancanza di tali elementi, l'avviso di accertamento è nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento analitico-induttivo fondato sulla sola non congruità del reddito rispetto agli studi di settore. Ha sostenuto che tale scostamento, in assenza di ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non fosse sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione né a giustificare la ricostruzione induttiva del reddito.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L'accertamento può basarsi su presunzioni, ma queste devono presentare congiuntamente gravità, precisione e concordanza. La sola non congruità rispetto agli studi di settore non soddisfa automaticamente tali requisiti.
Studi di settore
Gli studi di settore costituiscono uno strumento di ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi, ma lo scostamento dai relativi parametri non consente, da solo, di rettificare il reddito dichiarato senza un contraddittorio adeguato e ulteriori elementi giustificativi.
Massime di principio
- La non congruità rispetto agli studi di settore, considerata isolatamente, non legittima automaticamente un accertamento analitico-induttivo.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare ulteriori circostanze concrete, gravi, precise e concordanti, idonee a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione.
- In presenza di soli dati derivanti dagli studi di settore e senza ulteriori elementi indiziari, l'avviso di accertamento può essere contestato per carenza di motivazione e di prova presuntiva.
- Il contribuente dovrebbe partecipare al contraddittorio e fornire spiegazioni documentate sulle ragioni dello scostamento, mentre l'Amministrazione deve valutare tali giustificazioni in modo effettivo e motivato.
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